Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione del decreto presidenziale del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, n. 6 del 18 marzo 2010, che autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, i sottoscritti Avv.ti Giovanni Sellitto e Tullio Elefante quali difensori della IMMOBIL EUR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Ruggiero Orazio Antonio, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, rendono noto di aver proposto ricorso R.G. n. 2943/2008 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, per l'annullamento: a) della nota del 21.2.2008 (prot. 0159487) del dirigente del settore interventi nel settore alberghiero e nelle altre attivita' di supporto turistico, di conferma dell'esclusione; b) della nota n. 120371/2008 della Commissione di riesame delle pratiche di cui al bando P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 4.5. - azione A - istituita con delibera G.R. n. 835/2007 e 1230/2007, e del verbale della stessa Commissione del 4.2.2008 e allegata scheda di valutazione; c) della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi ai contributi P.O.R. di cui alla lettera che precede; d) per quanto occorra del bando di gara per le agevolazioni alle P.M.I. turistiche - misura 4.5 - azione A, in parte qua; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. In particolare, il ricorso proposto trae origine dall'illegittima esclusione dal progetto della Immobil Eur dalla graduatoria dei Contributi POR Campania 2000/2006 da parte della Commissione regionale per il riesame dei progetti non ammessi alla predetta graduatoria. Nel dettaglio, l'esclusione in parola e' stata comminata poiche': 1) la perizia allegata al progetto non sarebbe conforme al modello predisposto dal bando in quanto "priva dell'asseverazione circa la rispondenza dei vincoli edilizi ed urbanistici"; 2) perche' mancherebbe, sempre nella documentazione allegata alla domanda di ammissione ai contributi POR 2000/2006, il "cronoprogramma delle attivita'"; 3) la documentazione tecnica prescritta dal bando sarebbe dunque incompleta a causa delle contestazioni di cui ai nn. 1 e 2. La Societa' Immobil Eur, ritenendo illegittimo l'operato della commissione per il riesame a sostegno della propria pretesa deduceva, pertanto, i seguenti motivi di ricorso: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.; ARTT. 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL BANDO DI...

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