LEGGE REGIONALE 26 settembre 2009, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: «Norme in materia di programmazione, contabilita', gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 146/1996

  1. L'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante: 'Norme in materia di programmazione, contabilita', gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517', e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Strumenti di programmazione delle aziende) - 1. Sono strumenti della programmazione:

    1. il piano strategico;

    2. il bilancio pluriennale di previsione;

    3. il piano programmatico di esercizio, costituito da:

    1) il bilancio economico preventivo annuale;

    2) il piano annuale di organizzazione;

    3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 146/1996

  2. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'del budget' sono soppresse.

  3. I commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 146/1996

  4. I commi 3, 3-bis, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 146/1996 esuccessive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

    Art. 4

    Inserimento dell'art. 20-bis della legge regionale n. 146/1996

  5. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni e' inserito il seguente:

    'Art. 20-bis (Approvazione degli strumenti di programmazione) 1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il Direttore Generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il piano programmatico di esercizio alla Direzione competente della Giunta regionale per l'approvazione ed al Comitato Ristretto dei Sindaci il quale, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di trasmissione, puo' rimettere le proprie osservazioni alla Direzione competente della Giunta regionale.

  6. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente:

    1. verifica la coerenza e congruita' degli strumenti di programmazione con:

      1) gli indirizzi programmatici regionali;

      2) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema, sanitario regionale;

      3) i criteri di gestione di cui all'art. 4 della presente legge;

    2. emette formale provvedimento di approvazione o non approvazione;

    3. il provvedimento di non approvazione deve essere motivato con specifico riferimento ai requisiti di coerenza e di congruita' stabiliti nella lettera a).

  7. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto nel caso in cui la Direzione delle Politiche della Salute, tramite determinazione del Dirigente del Servizio competente, richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Azienda...

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