Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Soggetti legittimati a presentare la richiesta di rimessione del procedimento per legittimo sospetto - Parte civile - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto all'imputato e al pubblico ministero, lesione dei principi di imparzialita' del giud...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 45, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 16 giugno 2004 dalla Corte di cassazione sull'istanza proposta da B.F., iscritta al n. 828 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di cassazione, Sezione I penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di rimessione del processo.

    La Corte rimettente sottolinea che la parte civile, in un processo pendente davanti alla Corte di assise di Trani, ne ha chiesto la rimessione, "prospettando come pregiudizievole per il suo corretto svolgimento e per la libera determinazione delle persone che vi partecipano la grave situazione locale venutasi a creare nell'ambiente giudiziario per effetto di taluni comportamenti, asseritamente illeciti, tenuti da componenti delle forze dell'ordine e da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero nella trattazione della vicenda criminosa, ed evidenziando altresi' motivi di legittimo sospetto circa l'effettiva imparzialita' del giudice, in considerazione della campagna di stampa aspramente avversa alle posizioni dell'accusa e della parte civile e degli atteggiamenti manifestati dal presidente della corte di assise nella conduzione dell'istruttoria dibattimentale e in alcuni provvedimenti endoprocessuali". La Corte di cassazione rileva, poi, come rivesta indubbia e pregiudiziale rilevanza la delibazione relativa alla legittimazione della parte civile a presentare la richiesta di rimessione: delibazione che conduce a risposta negativa, considerato che la lettera dell'art. 45 del codice di rito, i relativi lavori preparatori e la stessa rigorosa giurisprudenza, formatasi sotto la vigenza del codice abrogato, indubbiamente escludono la parte civile dal novero dei soggetti legittimati a formulare la richiesta di rimessione del processo.

    Il giudice a quo segnala come siano previsti nel codice di rito casi, gia' positivamente scrutinati da questa Corte, in cui risultano limitati i diritti della parte civile; ma quelle limitazioni e preclusioni rinvengono giustificazioni che non possono valere rispetto alle garanzie di imparzialita' e indipendenza del giudice e del correlativo diritto di difesa, che stanno a base dell'istituto della rimessione e che legittimano la deroga al principio del giudice naturale, precostituito per legge. A fronte del valore della imparzialita' del giudice - centrale nel quadro dei valori insiti nel principio del giusto processo, ed affermato sia dalla Costituzione, sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia dal Patto internazionale sui diritti civili e politici: principio che a sua volta postula condizioni di parita' dialettica tra tutte le parti - il diverso trattamento riservato alla parte civile, quanto alla legittimazione a richiedere la rimessione del processo, non risulterebbe in linea con il dettato costituzionale. Il tutto, d'altra parte, in sintonia con "le ripetute ed unanimi argomentazioni della dottrina, fortemente critica verso l'irrazionalita' della limitazione codicistica, nonche' le rinnovate prospettive di lettura logico-sistematica dell'istituto e degli interessi ritenuti con esso meritevoli di protezione alla luce dei principi del "giusto processo"".

  2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e...

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