Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Violenza sessuale di gruppo - Circostanza attenuante per i - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alla violenza sessuale monosoggettiva e incongruenza della pena - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. pen....

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, promosso con ordinanza del 14 dicembre 2004 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 14 dicembre 2004, il Tribunale di Milano, nona sezione penale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che nel giudizio a quo si procede, secondo quanto riferito dal Tribunale rimettente, con riguardo alla condotta di due uomini i quali, in evidente stato di ubriachezza, avvicinando in ora notturna due donne che camminavano in una strada urbana, avevano dapprima rivolto loro "pesanti apprezzamenti", e poi "erano passati alle vie di fatto, palpeggiando loro i glutei";

che per tale condotta, nei confronti dell'unico agente identificato, e' stata elevata imputazione per il delitto di "violenza sessuale di gruppo", come delineato all'art. 609-octies cod. pen;

che in esito al giudizio, celebrato con rito abbreviato, il pubblico ministero e la difesa dell'imputato hanno fatto concorde richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., norma con la quale il legislatore, immediatamente dopo aver delineato le figure delittuose di violenza sessuale individuale, ha prescritto una diminuzione della pena, in misura non eccedente i due terzi, per i casi di "minore gravita";

che secondo il rimettente, pur dovendosi condividere il giudizio di ridotta valenza offensiva del fatto contestato, la richiesta delle parti non puo' essere accolta, posto che la fattispecie circostanziale invocata non e' applicabile al reato previsto dall'art. 609-octies cod. pen., come piu' volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita';

che d'altra parte, a parere del Tribunale, la condotta in contestazione e' stata correttamente qualificata come...

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