Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

54 del 27 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. In attuazione degli articoli 2, primo comma, lettera q), e 3, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione promuove le azioni di protezione e riqualificazione. dei beni culturali ed ambientali, disciplinando con la presente legge gli interventi per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico dei borghi storici della Valle d'Aosta e gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione.

  2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere:

    1. la conoscenza, la protezione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei borghi storici, al fine di evitare il degrado o la perdita dei valori tradizionali di cui tale patrimonio e' testimonianza;

    2. la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi, in armonia con i principi sanciti, anche a livello internazionale, in materia di tutela e valorizzazione ed in particolare dagli articoli 6, comma 1, e 10 della Convenzione, per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, il cui cardine e' costituito dalle politiche di conservazione integrata;

    3. il miglioramento della qualita' dell'ambiente costruito e dell'accoglienza, anche in funzione dello sviluppo di tipi diversi di turismo culturale;

    4. il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo difforme rispetto alla sua naturale destinazione, favorendo la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite e `determinando le modalita' per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attivita' produttive e i servizi sociali.

    Art. 2.

    Definizioni e ambito di applicazione

  3. Ai fini della presente legge, per borghi si intendono gli agglomerati definiti dall'Art. 36 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, ed elencati nell'allegato A.

  4. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti all'interno della delimitazione dei borghi, operata dai comuni in sede di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) al PTP.

  5. Nelle more dell'approvazione della delimitazione dei borghi di cui al comma 2, i contributi sono concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti nelle zone A dei PRGC, corrispondenti ai borghi elencati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT