Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (sviluppo regionale della societa' dell'informazione)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

167 del 22 dicembre 2005)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'Art. 12 della legge regionale n. 11 del 2004

  1. L'Art. 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e' sostituto dal seguente:

    ´Art. 12 (Patrimonio informativo pubblico) - 1. Per ´patrimonio informativo pubblicoª si intende l'insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi dell'Art. 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome.

  2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali.

  3. Secondo le modalita' deliberate dalla giunta regionale, ai sensi dell'Art. 26, il patrimonio informativo pubblico e' utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalita' istituzionali cui essi sono preordinati nonche' da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attivita' di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto dell'Art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.

  4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attivita' di pubblico interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui all'Art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

  5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti...

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