LEGGE REGIONALE 19 agosto 2009, n. 16 - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualita' architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonche' per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

Art. 2

Ambito applicativo 1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all'art. 11, comma 4 della presente legge.

  1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attivita', risultino:

    1. eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo;

    2. definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

    3. vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

    4. collocati nelle aree di inedificabilita' assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;

    5. collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, piu' estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attivita' compatibili con le finalita' istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettivita' locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

      Art. 3

      Definizioni e parametri 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:

    6. per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone 'A' di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, cosi' come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

    7. per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

      Art. 4

      Interventi straordinari di ampliamento 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, e' consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:

      20/% della superficie esistente;

      non superiore a 200 mc.

  2. E' in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.

  3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguita' orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.

  4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonche' nelle aree di inedificabilita' assoluta.

    Art. 5

    Prevenzione rischio sismico 1. Gli interventi di ampliamento previsti all'art. 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione.

  5. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformita' della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'art. 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.

    Art. 6

    Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente 1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualita' architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli...

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