LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 15 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003
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Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole 'per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti' sono soppresse.
Art. 2
Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003
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L'art. 13 della legge regionale n. 8/2003 e' sostituito dal seguente:
'Art. 13.(Priorita' ed esclusioni) - 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 24-octies e 24-novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorita' e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'art. 11.'.
Art. 3
Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 8/2003
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All'art. 23 della legge regionale n. 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 1 le parole 'Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivita' motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono' sono sostituite dalle seguenti: 'I gestori di attivita' sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivita' motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono';
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al comma 2 le parole 'Prima dell'inizio dell'attivita', i gestori delle' sono sostituite dalle seguenti: 'Igestori di attivita' nelle';
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il comma 3 e' sostituito dal seguente:
'3. Il direttore tecnico ha la responsabilita' dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:
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la verifica del possesso dell'idoneita' fisica dei praticanti l'attivita' sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;
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il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;
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la verifica della presenza e della funzionalita' dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;
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la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
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la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attivita' sportiva del foglio informativo antidoping di cui all'art. 24-septies;
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la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.';
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dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
'3-bis. Il direttore tecnico e' tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia antidoping nei termini e con le modalita' previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'art. 24-ter.';
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al comma 6 le parole 'sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro';
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dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
'6-bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attivita' siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.'.
Art. 4
Inserimento del Capo X -bis alla legge regionale n. 8/2003
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Prima dell'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 e' inserito il seguente capo:
'Capo X-bis - Tutela della salute, prevenzione e contrasto al doping'.
Art. 5
Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 8/2003
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L'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 e' sostituito dal seguente:
'Art. 24.(Tutela della salute in ambito sportivo) - 1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per...
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