LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 13 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71/2001 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 71/2001

L'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente:

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e' sostituito dal seguente:

'Art. 3. - 1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  1. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell'attuazione del disposto della lettera p), del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica) si intende anche attivita' di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico.

  2. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n.2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti pareri e nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabocchi, nonche' ad indicare la tipologia ed il formato della segnaletica pubblicitaria a norma dell'art. 153 della legge n.

    42/2004.

  3. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla legge regionale n. 11/2008 e devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell'art. 1 della stessa legge. Per l'esercizio dell'attivita' di ristorazione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

    1. Adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852...

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