Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1?? marzo 2006 (della regione siciliana) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Limiti all'acquisizione di immobili - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e a...

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 13 febbraio 2006;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 24, 26, 43, 44, 198 e 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2005, in quanto ne e' disposta la applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale, e pertanto, per quanto qui rileva, nei confronti della Regione Siciliana.

F a t t o

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).», pur imponendo, all'art. 1, comma 610, un'applicazione della recata normativa compatibile con le sovraordinate norme degli statuti speciali, contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con la asserita salvaguardia delle prerogative delle Autonomie speciali e quindi, per quanto interessa, della Regione Siciliana.

In particolare, tra esse, sotto il profilo della ritenuta illegittimita' costituzionale, si censurano le disposizioni recate dai commi sottoelencati dell'articolo unico di cui si compone la legge:

Commi 24 e 26. Premesso che il comma 24 correla la disposta riduzione di trasferimenti erariali, o comunque statali, a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali ed alle regioni - ivi comprese, per espressa previsione del legislatore, quelle a statuto speciale - e province autonome, ad una misura corrispondente alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto di immobili e la spesa media sostenuta per la stessa finalita' nel quinquennio precedente, il comma 26 assoggetta le stesse amministrazioni, tra le quali appunto anche la Regione Siciliana, ad un monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia, e ad un controllo, da parte dell'Agenzia del territorio, sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti.

Commi 43 e 44. Il comma 43 prevede la soppressione dei trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, ed il successivo comma 44, correlativamente, dispone che al finanziamento di dette funzioni si provvede con i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi o con quelli di natura patrimoniale delle Camere.

Commi 198 e 204. Il comma 204 impone anche alle regioni a statuto speciale l'obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dal precedente comma 198 in materia di spese per il personale - e che specificamente si sostanziano nella obbligatoria adozione di misure che garantiscano che le spese in discorso non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento - e sottopone allo scopo le indicate amministrazioni ad una puntuale verifica da parte dello Stato.

Le disposizioni richiamate, in quanto ne e' disposta la applicazione nei confronti della Regione siciliana, appaiono lesive delle attribuzioni della medesima e dell'autonomia alla stessa statutariamente riconosciuta, e, palesandosi costituzionalmente illegittime, vengono impugnate, rispettivamente per le motivazioni in prosieguo esposte, per le seguenti ragioni di

D i r i t t o

Violazione, degli articoli 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, degli articoli 14, lettera p) e q), 20, 23 e 43 dello Statuto regionale, dell'art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, nonche' dei principi sottesi ai commi 138/150 dello stesso art. 1 della censurata legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In via generale si premette che l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce alla medesima la potesta' esclusiva di dettare norme concernenti l'ordinamento contabile proprio nonche' degli enti locali e di tutte le realta' istituzionali ricomprese nel settore pubblico regionale. Orbene, anche a seguito delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione disposte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, codesta ecc.ma Corte si e' espressa nel senso che seppure spetta allo Stato, anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, la determinazione dei principi fondamentali nella materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e' pur vero che in tale ambito lo...

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