Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Notifica al contribuente della cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata previsione di un termine decadenziale - Denunciata lesione del principio di eguaglianza in...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), promossi con le ordinanze del 22 dicembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna nel procedimento tributario vertente tra Sacco Massimo e l'Agenzia delle entrate Ufficio di Bologna 4 ed altra, e del 16 febbraio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nel procedimento tributario vertente tra Biondi Bruno e l'Agenzia delle entrate Ufficio di Napoli 4 ed altra, iscritte ai nn. 339 e 516 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 2004 [r.o. n. 339 del 2005], pronunciata nel corso di un processo tributario - intrapreso da un contribuente per ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale, resa esecutiva il 23 ottobre 2001 e notificata il 21 luglio 2004, per la riscossione di euro 10.145,18 a titolo di imposta di successione - la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che, in punto di fatto, il giudice a quo riferisce che il ricorrente ha eccepito la tardivita' della notifica dell'impugnata cartella esattoriale stante il carattere perentorio del termine di cinque mesi, previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel testo precedente la modifica operata dal d.lgs. n. 193 del 2001, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10 del 2004;

che, di contro, l'Ufficio delle entrate ha dedotto l'inammissibilita' del ricorso per mancata impugnazione dell'atto prodromico costituito dall'avviso di liquidazione, mentre il concessionario del servizio per la riscossione dei tributi ne ha allegato l'infondatezza, in quanto l'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo applicabile al caso in esame, non prevede piu' alcun termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale eseguibile, dunque, entro il limite della prescrizione ordinaria;

che, con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione, la Commissione tributaria rimettente, ritenuta ammissibile l'eccezione di tardivita' della notifica della cartella, quale vizio proprio di quest'ultima, osserva che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale, fino al 30 giugno 1999, disponeva che «l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato deve...

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