Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore - Notifica del verbale di accertamento all'obbligato in solido alla sanzione amministrativa - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto al conducente-trasgressore, lesione del diritt...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 200 e 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 28 aprile 2005 dal Giudice di pace di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Ganci Francesco e il Prefetto di Palermo, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza emessa il 28 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 200 e 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il rimettente - nel premettere di essere chiamato a decidere dell'opposizione, proposta ex art. 205 del codice della strada dal coobbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia - assume che «la mancata notifica del verbale di accertamento all'obbligato in solido» renderebbe impossibile, per costui, di «venire a conoscenza, immediatamente, del fatto contestato», e quindi di «poter esercitare il proprio diritto di difesa nelle varie fasi del procedimento di opposizione»;

che su tali basi, pertanto, reputa «non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente», in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, avente ad oggetto i predetti artt. 200 e 201 del codice della strada, «nella parte in cui non prevedono, in caso di contestazione immediata al trasgressore, anche la necessaria notifica all'obbligato in solido»;

che, difatti, le norme impugnate - in ragione della descritta omissione - non riserverebbero ai «soggetti obbligati in solido alla sanzione amministrativa» ne' la medesima «parita' di trattamento», ne' le «stesse possibilita' di tutelare i propri diritti e gli interessi legittimi», riconosciute invece al «conducente-trasgressore», giacche', in particolare, l'omessa notifica del verbale di...

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