Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Telecomunicazioni - Controversie inerenti ai rapporti tra organismi di telecomunicazione ed utenti - Tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) competente per territorio - Condizione di proponibilita' dell'azione in sede giurisdi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/2002/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti), promosso con ordinanza del 6 agosto 2005 dal Giudice di pace di Capaccio, nel procedimento civile vertente tra Antonietta D'Amore e la Telecom Italia s.p.a., iscritta al n. 510 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Antonietta D'Amore nei confronti della Telecom Italia s.p.a. allo scopo di ottenerne la condanna alla restituzione di una somma relativa al pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico, in ragione della dedotta «vessatorieta' della voce siccome priva di qualsiasi servizio corrispondente», il Giudice di pace di Capaccio, con ordinanza del 6 agosto 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002, n. 182/2002/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti), nella parte in cui essi stabiliscono che, per le controversie inerenti ai rapporti tra utenti ed organismi di telecomunicazioni, puo' essere proposto...

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