Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale

della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, nell'ambito del sistema organizzativo della giunta regionale, di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in coerenza con il fine della riduzione della spesa pubblica e con le modalita' e i criteri previsti dai commi 11 e 42 dell'Art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2005).

    Art. 2. Limiti all'affidamento degli incarichi di consulenza a soggetti

    esterni

  2. Il Presidente della Regione e gli assessori regionali, nello svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, possono affidare, con criterio fiduciario, incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di comprovate, particolari ed elevate professionalita' e specializzazioni, entro il numero complessivo di venti unita'.

  3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle strutture organizzative della stessa, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari cui non e' possibile far fronte con il personale in servizio.

  4. La spesa complessiva relativa agli incarichi di cui al presente articolo deve essere contenuta nel limite massimo stabilito annualmente con legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione in conformita' alle disposizioni di cui al comma 11 dell'Art. 1 della legge n. 311/2004.

  5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono corredati della certificazione relativa al rispetto del limite di spesa, apposta dalla struttura regionale competente in materia di ragioneria, e sono trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio.

    Art. 3.

    Incarichi di consulenza a supporto del Presidente e degli assessori

  6. Per l'affidamento degli incarichi individuali di cui all'Art. 2, comma 1, il Presidente della Regione o l'assessore interessato trasmettono, ai sensi dell'Art. 7 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, al Segretario generale la relativa richiesta, indicando l'oggetto dell'incarico, le modalita' di svolgimento, gli specifici requisiti professionali del soggetto affidatario, nonche' la durata dell'incarico e l'entita' del compenso nei limiti...

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