Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006.

Titolo I MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE
Capo I
Disposizioni in materia di dirigenza ed altro personale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Liguria n. 1 del 25 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Comando di dirigenti del ruolo sanitario

  1. Al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risorse assegnate al sistema sanitario regionale possono essere istituite strutture dirigenziali temporanee in eccedenza rispetto a quelle istituibili in base alla dotazione organica dei dirigenti della Regione Liguria.

  2. Le strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando di dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al di fuori della predetta dotazione organica come risultare determinata alla data di entrata in vigore della presente legge ed in misura non superiore al 5 per cento della dotazione stessa.

  3. Per ciascuna posizione dirigenziale istituita ai sensi del comma 1 il comando ha durata massima in tre anni prorogabili una sola volta per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa allo scadere di tale termine.

  4. Le amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai sensi dei commi 2 e 3, per tutta durata del comando, non possono coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali.

  5. Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2, 3 e 4 compete esclusivamente l'integrale trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per le funzioni che essi svolgerebbro presso l'amministrazione di provenienza adeguato nel tempo sulla base degli incrementi contrattuali. La Regione Liguria rimborsa i trattamenti che spetterebbero qualora i dirigenti interessati continuassero a prestare servizio presso tale amministrazione.

  6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dipendenti della Regione Liguria.

  7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gia' in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti alle strutture di cui al comma 1 con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

    Art. 2.

    Attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali

  8. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonche' nel rispetto delle compatibilita' economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, possono essere attribuite in via temporanea le mansioni proprie della qualifica di dirigente a personale di categoria D, dipendente dalla Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, titolare di incarico di posizione organizzativa comunque denominata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza nei seguenti casi:

    1. nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile fino a trentasei mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

    2. nell'ambito della posizione dirigenziale a cui e' formalmente assegnato il dipendente, nel caso di sostituzione del dirigente preposto alla posizione stessa ed assente per un periodo minimo di tre mesi con diritto alla conservazione del posto, ad esclusione dell'assenza per ferie.

  9. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 1 e' disposto dal segretario generale:

    1. della giunta regionale d'intesa con il direttore generale competente per materia di personale su proposta di ciascun direttore generale;

    2. del consiglio regionale su proposta del direttore generale del dipartimento del consiglio regionale.

  10. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori:

    1. conserva il trattamento economico in godimento con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato prevista per gli incarichi di posizione organizzativa comunque denominati dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

    2. percepisce la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l'area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all'incarico attribuito;

    3. al termine dell'assegnazione e' nuovamente preposto all'incarico di posizione organizzativa di cui era precedentemente titolare.

  11. Eventuali ulteriori modalita' attuative sono disposte dal direttore generale competente in materia di personale.

  12. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'Art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

    Art. 3.

    Disposizioni in materia di rapporti di lavoro

  13. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e' fatto divieto agli enti del settore regionale allargato di disporre il trattenimento in servizio del personale oltre il compimento dell'eta' prevista dalle vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo dei dipendenti. Il personale trattenuto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006.

  14. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e' fatto altresi' divieto ai soggetti di cui al comma 1 di attribuire incarichi di studio, ricerca e consulenza al personale dipendente a tempo indeterminato entro cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo.

    Capo II Disposizioni sul trattamento economico

    Art. 4.

    Funzioni di supporto

  15. Il Presidente del consiglio regionale, il Presidente della giunta regionale e gli assessori regionali si avvalgono di personale regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalita' che svolge funzioni di segreteria nel numero massimo di tre unita' per ciascuno.

  16. Per remunerare le funzioni svolte dal personale di cui al comma 1 e' costituito uno specifico fondo composto:

    1. da un importo corrispondente alle somme erogate nell'anno 2005 al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per corrispondere i compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il miglioramento dei servizi;

    2. dai compensi spettanti su base annua al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per remunerare il lavoro straordinario ed altre competenze accessorie comunque denominate diverse da quelle indicate nella lettera a). Per tale somma e' operata una contestuale riduzione sui fondi previsti dalla vigente contrattazione collettiva;

    3. da un incremento percentualmente analogo a quello delle risorse previste dalla contrattazione collettiva integrativa decentrata per le finalita' di cui alla lettera a). L'incremento e' definito dalla giunta regionale previo confronto con i soggetti sindacali con periodicita' corrispondente a tale contrattazione.

  17. A valere sul fondo istituito ai sensi del comma 2 e con riduzioni proporzionali in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, al personale di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' forfettizzata omnicomprensiva e sostitutiva di compenso per lavoro straordinario, compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il miglioramento dei servizi, ed altre competenze accessorie finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' comunque denominate ad eccezione del trattamento di trasferta. In sede di applicazione del comma 5 tale indennita' e' differenziata in relazione alla categoria di appartenenza, alle funzioni svolte, alla presenza in servizio, agli esiti del processo di valutazione.

  18. Il personale a cui e' corrisposta l'indennita' di cui ai commi 2 e 3 e' tenuto ad...

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