Regolamento concernente .

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 20 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante ´Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adigeª, ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'Art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Viste le leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2254 di data 21 ottobre 2005 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento recante modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Sostituzione dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta

provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg

  1. L'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg, e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 7 (Disposizioni in materia dei contributi ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia e della pensione complementare). - 1. Le domande per ottenere i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono presentate, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia o della pensione complementare, all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa o agli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della provincia previsti dall'Art. 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

  2. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d'ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell'Indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero...

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