Ordinanza emessa il 10 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Genova sul ricorso proposto da Cinti Enrico ed altri 18 contro Presidenza del Consiglio dei ministri Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei processi - Competenza territoriale della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sens...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella procedura di cui agli artt. 2 e segg. legge 24 marzo 2001, n. 89 e relativa al ricorso depositato il 23 maggio 2005 da Cinti Enrico, Clementi Mario, Cuccaro Giovanni, De Ciani Sabatino, Della Sala Domenico, Galletti Manuela quale erede di Galletti Danilo, Gepponi Mario, La Rocca Giovanni, Mannucci Maria Pia quale erede di Coppolino Emanuele, Martino Giuseppe, Massariello Vincenzo, Merlino Domenico, Miola Martino, Morrocchi Learco, Musicco Giuseppe, Passatelli Alcibiade, Pezza Ivo, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele De Paola e con domicilio eletto presso l'avv. Raffaele De Sanctis con studio in Genova, piazza del Portello n. 2/3 come da mandati in calce ai ricorsi introduttivi presentati avanti alla Corte di appello di Firenze, ricorrenti;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici domicilia in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, resistente.

Letto il ricorso depositato il 23 maggio 2005 dai sopra indicati ricorrenti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si lamenta l'irragionevole durata di un processo introdotto avanti al Tribunale amministrativo regionale Toscana nei confronti del Ministero della difesa con il quale si chiedeva la declaratoria del diritto all'estensione dell'indennita' militare di cui all'art. 2 d.l. 16 settembre 1987, n. 739, convertito in legge 14 novembre 1987, n. 468 e di cui all'art. 9, legge 8 agosto 1990, n. 231, nonche' del diritto alla commutabilita' della suddetta indennita' militare nel computo dell'indennita' di buonuscita;

che, infatti, essi avevano interposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale Toscana fin dal 22 gennaio 1996, ma il procedimento si era concluso solo con sentenza di rigetto del 19 maggio 2003;

che, secondo i ricorrenti, l'eccessiva durata di questa procedura (anni 7 e mesi 3 circa) in violazione dei principi espressi dall'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo aveva causato loro mortificazioni e disagi;

che, pertanto, i ricorrenti concludevano chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale o morale, da liquidarsi in un importo di euro 5.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi legali, vinte le spese;

che era disposta l'acquisizione di ufficio degli atti e dei documenti del giudizio amministrativo per il quale era dedotta la violazione del termine ragionevole;

che all'udienza del 22 settembre 2005 in Camera di consiglio, le parti illustravano le rispettive difese, richiamando i ricorrenti la sentenza n. 9921/2005 della suprema Corte che riconosce il buon diritto dei ricorrenti all'equo indennizzo anche in caso di pronuncia sfavorevole e la Corte si riservava di decidere;

che ai sensi dell'art. 3, primo comma, legge n. 89/2001 «la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale a giudicare...

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