Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni gia' rese al giudice per le indagini preliminari - Soggetto che ha successivamente assunto la veste di - Sopravvenuta impossibilita' di ripetizione delle dichiarazioni - Lettura in dibattimento delle dichiarazi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 512 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 5 ottobre 2004 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di G.L. ed altri, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la lettura, per impossibilita' sopravvenuta, delle dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da soggetto che ha successivamente assunto la veste di «testimone assistito», ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen;

che - premesso che identica questione di legittimita' costituzionale era gia' stata sollevata dal medesimo giudice e dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 164 del 2003 - il giudice a quo espone nuovamente quanto evidenziato nell'originario atto di rimessione: vale a dire che, nel gennaio 2001, il Tribunale aveva disposto l'esame di un imputato di reato connesso, per il quale si era proceduto separatamente, che si era avvalso della facolta' di non rispondere, con conseguente acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni, ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen;

che nel maggio del 2001 il Tribunale aveva revocato tale acquisizione, affermando - «in applicazione dei principi del giusto processo», nel frattempo entrati in vigore - l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni in precedenza acquisite; e, in applicazione del novellato art. 197-bis cod. proc. pen., aveva disposto una nuova audizione di detta persona, questa volta, nella qualita' di testimone assistito: cio' in quanto costui era stato giudicato con sentenza, divenuta irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen;

che - prosegue il giudice a quo - all'udienza fissata per l'audizione il soggetto risultava nel frattempo deceduto; di conseguenza, il pubblico ministero chiedeva darsi lettura delle precedenti dichiarazioni, in forza dell'art. 512 cod. proc. pen., richiesta alla quale il difensore dell'imputato si opponeva, non prevedendo tale articolo la lettura del verbale di dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, al giudice;

che, a questo punto, il Tribunale sollevava, una prima volta, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., evidenziando, in punto di rilevanza, l'importante rilievo probatorio delle dichiarazioni ai fini della decisione; e, quanto alla non manifesta infondatezza della questione...

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