Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Banca e istituti di credito - Cartolarizzazione dei crediti - Cessione del credito senza il consenso del debitore - Denunciata lesione dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona, irrazionalita' e lesione del principio di eguaglianza con riferimento alla cessione dei crediti...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1260, primo comma, del codice civile; degli artt. 41, comma 1, e 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e dell'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), promosso con ordinanza del 9 luglio 2005 dal Tribunale ordinario di Viterbo, nel procedimento civile vertente tra Ivo Lanzi e la S.G.C. s.r.l., iscritta al n. 455 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, il Tribunale ordinario di Viterbo, in composizione monocratica, ha sollevato, con ordinanza del 9 luglio 2005, questioni di legittimita' costituzionale: a) in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 1260, primo comma, del codice civile, in relazione agli articoli: 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); 43-bis e 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come integrati dal d.m. 30 settembre 1997, n. 384 (Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d'imposta); 1262 e 1406 del codice civile; b) in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e dell'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in relazione agli artt. 1263 e 1264 del codice civile; c) in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'art. 479 del codice di procedura civile;

che, in punto di fatto, il giudice a quo riferisce che, promossa una procedura di espropriazione presso terzi per un credito fondiario (iniziata in data 8 febbraio 2003), senza che fosse stato previamente notificato il titolo esecutivo, il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo la carenza di legittimazione attiva della societa' procedente, l'eccessivita' della somma pretesa per essere contra legem l'operata capitalizzazione degli interessi e l'assoluta incertezza in ordine all'effettiva entita' del credito azionato;

che la controparte ha contestato le deduzioni avverse, asserendo che il credito era stato ceduto dall'originaria banca creditrice ad altra societa' in data 30 novembre 1999, nell'ambito di una piu' ampia operazione di «cessione dei crediti in blocco» e di «cartolarizzazione», a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), e che la cessionaria aveva conferito mandato, con procura, alla societa' procedente per la gestione...

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