Ordinanza emessa il 3 gennaio 2006 dal tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra INAIL contro Carini Gian Carlo ed altro Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza trie...

IL TRIBUNALE

Ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento all'art. 444 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Vanno chiariti i termini della questione.

L'azione dell'istituto assicuratore per il recupero delle somme erogate e' soggetta al termine di cui all'art. 112, quinto comma citato il quale testualmente dispone: «Il giudizio di cui all'art. 11 non puo' istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile».

Le Sezioni unite della suprema Corte hanno chiarito (sent. n. 3288 del 16 aprile 1997) che la norma contempla due distinte fattispecie: 1) quella della prima parte costituisce una ipotesi di decadenza dell'azione e sussiste nel caso in cui, mancando un accertamento del fatto reato in sede penale, l'INAIL chieda al giudice civile di accertare l'esistenza del fatto e la responsabilita' del datore di lavoro; 2) quella di cui alla seconda parte costituisce una ipotesi di prescrizione e sussiste quando vi sia stata una sentenza di condanna.

Le Sezioni unite hanno avuto cura di precisare la ratio di tale interpretazione e della differente natura dei termini: la natura decadenziale del termine, nell'ipotesi di mancanza di accertamento del fatto reato e della responsabilita' dell'imputato in sede penale, e' posta a tutela della posizione del datore di lavoro che ha interesse a vedere definita rapidamente la propria posizione ed a non vedersi procrastinare a lungo lo stato di incertezza mediante ricorso al compimento di atti aventi effetti interruttivi del corso della prescrizione; al contrario, nell'ipotesi in cui in sede penale vi sia stato l'accertamento del fatto reato e della responsabilita' dell'imputato, gli inconvenienti suddetti non sussistono, con la conseguenza che il termine triennale va considerato di prescrizione e suscettibile di interruzione.

Dopo l'intervento delle Sezioni unite, la suddetta distinzione fra termine di decadenza e termine di prescrizione nell'ambito dell'art. 112, quinto comma puo' qualificarsi «diritto vivente» (cfr. Cass., sez. lav. 5348/2005).

Si pone allora la questione se, in presenza di...

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