Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Calamita' pubbliche e protezione civile - Stato di emergenza decretato in relazione al crollo di un edificio nel quartiere dell'Arenella della citta' di Napoli - Norme della Regione Campania - Attribuzione, dopo la scadenza dello stato di emergenza, di un contributo al Sindaco di Napoli ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2004), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 20 gennaio 2005 e iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2004), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, nonche' in relazione all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

    2.1. - L'articolo 4, comma 4, della impugnata legge regionale n. 8 del 2004 dispone che «per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all'O.M. n. 3142/2001 del Ministro dell'interno e successive modifiche e integrazioni, e' corrisposto al Sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi della predetta ordinanza, un contributo di euro 1.000.000,00. Il commissario delegato, d'intesa con il settore regionale programmazione interventi di protezione civile sul territorio, provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza stessa a definire i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione del contributo ai singoli proprietari nei limiti dell'importo complessivamente assentito. Le unita' immobiliari alle quali e' concesso il contributo non possono essere alienate per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di completamento dei lavori di ripristino o di ricostruzione. L'onere relativo al contributo pari ad euro 1.000.000,00 grava sulla U.P.B.» [...] (unita' previsionale di base) [...] «1.1.1.».

    La difesa erariale rileva che lo stato di emergenza sulla cui base spetta al Sindaco di Napoli la qualifica di Commissario delegato ed in tale qualita' la titolarita' dei poteri derogatori di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno 11 luglio 2001, n. 3142 (Interventi urgenti nel comune di Napoli in conseguenza del crollo avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione e sito nella traversa S. Severino, n. 5), e' cessato alla data del 31 luglio 2004 in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003 (Proroga allo stato di emergenza nel territorio della citta' di Napoli in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella).

    L'Avvocatura ricorda che ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, norma che costituirebbe un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, della protezione civile, la declaratoria dello stato di emergenza rientra nelle attribuzioni del Consiglio dei ministri e sostiene che l'impugnato articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2004, «pretendendo» «di prorogare» lo «stato di emergenza» dopo la sua cessazione «con il continuare ad attribuire al Sindaco la qualita' di commissario delegato e la titolarita' dei poteri derogatori» avrebbe «invaso le competenze statali in violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione».

    2.2. - L'articolo 5, comma 5, della impugnata legge regionale n. 8 del 2004 dispone che «nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/1999 e n. 2789/1998 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita».

    La difesa erariale rileva che, anche in tale caso, la norma regionale attribuirebbe ad un istituendo organo della Regione, dopo la cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, compiti e funzioni (di cui alle ordinanze n. 2994 del 1999 e n. 2789 del 1998) reggentisi sul necessario presupposto di una valida ed efficace dichiarazione di stato di emergenza ed, in tal senso, violerebbe il principio fondamentale...

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