Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentare - Processo penale per diffamazione nei confronti di un deputato - Deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Catania, sezione distaccata di...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 4 dicembre 2003 (doc. 4-quater, n. 74-R), relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Alberto Acierno, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, promosso con ricorso del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 20 giugno 2005 ed iscritto al n. 30 del registro conflitti fra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilita'.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, ha promosso, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 giugno 2005, conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da essa adottata nella seduta del 4 dicembre 2003 (doc. 4-quater, n. 74-R);

che il ricorrente premette di essere chiamato a giudicare della responsabilita' penale dell'on. Alberto Acierno, in relazione al reato previsto dall'art. 595, primo e secondo comma, del codice penale, perche', comunicando con piu' persone, offendeva la reputazione di Macaluso Antonino, dichiarando espressamente che «l'onorevole Macaluso Antonino non gli ha consegnato gli stampati con le firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione proporzionale della Sicilia occidentale, per non danneggiare l'onorevole Guido Lo Porto, anch'egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo Porto un compenso in denaro» (fatto asseritamente commesso «in Giarre, in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2003», aggravato dalla circostanza «di aver proferito un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato»);

che il Tribunale ricorrente deduce che «la Camera dei Deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, con delibera assembleare del 4 dicembre 2003, ha statuito che i...

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