Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - ICI - Facolta' dei Comuni di esentare i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT (Ente zona industriale di Trieste) dal pagamento dell'ICI relativa ad aree ed immobili destinati a fini di pubblico interesse - Ricorso del Gove...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato il 16 maggio 2005 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marco Marpillero per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 9 maggio 2005 e depositato il successivo 16 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), il quale prevede che, «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformita' ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione», i Consorzi di sviluppo industriale e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) possono essere esentati dai comuni dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.

    Secondo il ricorrente, tale esenzione dall'ICI, in quanto non prevista dalla norma statale interposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), violerebbe sia l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di sistema tributario e contabile statale, sia gli artt. da 4 a 7 dello statuto speciale di autonomia adottato con la citata legge costituzionale n. 1 del 1963, che escludono la competenza legislativa della Regione nella materia tributaria. In particolare, relativamente al contrasto della norma impugnata con l'evocato art. 117, secondo comma, lettera e), la difesa erariale afferma che, in mancanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., e' preclusa alle Regioni la potesta' di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi dello Stato. Per la stessa difesa, tale motivo di incostituzionalita' non sarebbe superato dal fatto che la norma censurata richiama l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, di attuazione dello...

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