Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - Mancata previsione in caso di contrasto tra giudicati - Denunciata violazione del divieto del ne bis in idem - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissib...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 30 aprile 2002 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal comune di Agrigento c/ Salamone Carmela, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso del giudizio promosso dal comune di Agrigento per la revocazione della sentenza n. 16282 del 29 ottobre 2003, dello stesso Supremo Collegio, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 391-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, come il giudice rimettente espone, con la predetta pronuncia, resa all'udienza dell'8 aprile 2003, e pubblicata il 29 ottobre 2003, il comune di Agrigento era stato condannato a corrispondere a Carmela Salamone l'importo di Euro 55.563,54 a titolo di indennita' di espropriazione, mentre gia' con sentenza n. 14109, resa alla stessa udienza, ma pubblicata il 23 settembre 2003, il medesimo comune era stato condannato a versare alla Salamone, allo stesso titolo, la somma di Euro 60.022,50, oltre all'indennita' di occupazione dello stesso fondo, pari agli interessi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna annualita';

che il comune di Agrigento, premesso che ricorreva un'ipotesi di litispendenza, e che il giudice della sentenza n. 16282 avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la violazione del principio del ne bis in idem, ricorreva per revocazione contro tale sentenza, deducendo, con un primo motivo di doglianza, che la Cassazione avrebbe dovuto cassare senza rinvio la sentenza di merito, versandosi in un caso di impromovibilita' o improseguibilita' del secondo giudizio, per ragioni di ordine pubblico processuale inerenti al rispetto del ne bis in idem; e con un...

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