Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'8 febbraio 2006 (della Regione Veneto) Regioni in genere - Consiglio regionale - Immunita' dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Citazione in giudizio del consigliere - Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan davanti...

Ricorso della Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzata mediante deliberazione della giunta stessa n. 3730 del 6 dicembre 2005, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine dcl presento atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato per regolamento di competenza in relazione: al giudizio civile, rubricato sub r.g. n. 3705/00, avviato con atto di citazione del 23 ottobre 2000, notificato a mezzo del servizio postale in data 25 ottobre 2000, con il quale il consigliere-presidente della Regione Veneto, dott. Giancarlo Galan, e' stato convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Padova (g.i. dott. Zanellato) dal prof. Germano Grassivaro per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) derivante da un'asserita diffamazione a seguito di dichiarazioni rese nel corso della 11ª seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995.

F a t t o

Nella seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995 l'ordine del giorno prevedeva, inter alia, la discussione e la deliberazione in merito alla «proposta per l'affidamento degli incarichi di direzione della segreteria generale della programmazione e delle segreterie regionali delle aree funzionali ad esse collegate», come previsto dall'art. 52 dello statuto (pp. 15 ss. verbale: doc. 1), unitamente alla decisione in ordine ad altre candidature proposte dalla giunta per diversi incarichi apicali dell'amministrazione regionale.

Nel corso della seduta, aperta la discussione generale, il consigliere Boato avanzava richiesta di chiarimenti in relazione alle nomine oggetto della delibera consiliare, dal momento che il quotidiano Il Gazzettino, apparso quella stessa mattina del 30 ottobre, registrava un'inequivoca valutazione negativa del prof. Germano Grassivaro per avere la giunta individuato nella persona della signora Rita Testa il segretario generale della programmazione della regione (cfr. doc. 2).

Per la non consueta acrimonia delle parole del prof. Grassivaro, riportate in virgolettato dal giornalista, l'articolo in questione merita di essere letto per esteso, foss'anche solo per comprendere i toni dai quali ha avuto inizio la vertenza ora in oggetto.

Vi si legge, in particolare: «"nulla di personale ma non si puo' mettere al vertice della burocrazia della Regione Veneto una persona priva di spessore intellettuale e di competenza" ... Grassivaro ricorda che Rita Testa "e' arrivata per chiamata diretta chissa' da dove, con quali titoli e chissa' da chi appoggiata all'ufficio del Ministero che gestiva la delicata questione della Cooperazione universitaria allo sviluppo". La mansione, prosegue Grassivaro, "portava ogni tanto Rita Testa in Somalia ... per sistemare qualche fascicolo o insignificanti pratiche. Gia' allora, gli universitari rilevarono in lei l'assenza di spessore intellettuale e di competenza". ... Grassivaro spiega con la "personale generosita' del Presidente della Giunta regionale Galan" la nomina di Rita Testa i vertici della burocrazia regionale» (cfr. doc. 2).

Tali (e altri) giudizi indussero, dunque, il consigliere Boato a dichiararsi «molto impressionato, perche' non era mai successo che di fronte ad una candidatura della giunta, di una carica cosi' importante, apparisse sulla stampa una presa di posizione cosi' netta, firmata da un professore universitario dell'Universita' di Padova, in cui si parla di non spessore intellettuale e di non capacita' della candidata alla segreteria della programmazione, Rita Testa, che io personalmente non conosco» (p. 16 verbale).

Il dott. Galan, nel rispondere al consigliere Boato, dopo aver illustrato brevemente i criteri di selezione ed i motivi che lo avevano indotto a scegliere i candidati, precisava di non conoscere nemmeno l'autore del violento attacco pubblicato su Il Gazzettino e di ritenere tale iniziativa volgare e meschina: «sarebbe mio auspicio non soffermarmi su una questione che giudico meschina, ma e' stata richiamata e quindi la sollevo... Ricorrere ad un atto cosi' meschino dal punto professionale e cosi' volgare dal punto di vista personale contro, guarda caso, l'unica donna indicata tra questi dieci nomi, credo voglia dire qualcosa. Allora qualche informazione io l'ho assunta. Tale professor Grassivaro, che non conoscevo fino ad oggi, che continuo a non voler conoscere e che modifica nei miei confronti soltanto l'atteggiamento personale per cui gode oggi - per quello che gli puo' interessare - del mio personale disprezzo, ha collaborato molte volte con la signora Rita Testa, ha collaborato in Somalia in particolare. Guarda caso, il capo non era tale professor Grassivaro, era proprio Rita Testa, che per le scarse capacita' dimostrate non ha confermato il professor Grassivaro nella spedizione successiva in Argentina.

E' evidente che quando si verifica un attacco di questa volgarita' ci siano motivi personali. Io vorrei che motivi personali di questo genere non entrassero nelle valutazioni serie che oggi ci apprestiamo a fare. Per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda la Giunta, mai in nessun caso si e' scesi a questi livelli; mai in nessun caso le preferenze personali hanno superato quelle di ordine professionale e di ordine di competenza, che noi abbiamo rispettato dalla prima all'ultima indicazione» (pp. 36-37 verbale).

Per queste dichiarazioni, premesse dal dott. Galan ai voto consiliare, il professor Grassivaro, assumendo di essere stato ingiustamente diffamato, lo citava in giudizio, formulando richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 595 c.p.) per l'asserita lesione della sua reputazione (cfr. doc. 3).

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva l'improponibilita' della domanda ex art. 122, comma quarto, Cost, chiedendo in ogni caso di dichiararsi la nullita' dell'atto introduttivo e la reiezione delle domande attoree siccome infondate nel merito; e, in via strettamente subordinata, la riduzione dell'entita' dei danni richiesti e la rifusione delle spese di causa (cfr. doc. 4).

Avviato il giudizio, il giudice istruttore a piu' riprese evitava di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilita' ex art. 122, quarto comma, Cost. sollevata fin dalla memoria di costituzione, regolarmente opposta nel corso della prima udienza di comparizione delle parti (cfr. doc. 5) e sistematicamente riproposta nelle varie udienze, rinviando, da ultimo, al 18 maggio 2006 l'udienza per la precisazione delle conclusioni, secondo l'ordinaria scansione temporale prevista dal codice di rito.

Notiziata, alfine, della pendenza di un siffatto procedimento giurisdizionale e della reiterata omissione di pronuncia (anche solo di una pronuncia non definitiva: cfr. artt. 187 e 279 c.p.c.) sull'applicabilita' della garanzia costituzionale, la Regione Veneto, con delibera di Giunta n. 3730/2005, autorizzava a proporre il giudizio per conflitto di attribuzione avanti codesta ecc.ma Corte, ritenendo che «l'attivazione del procedimento civile ha inciso in via diretta sull'autonomia del presidente della regione ed in via mediata sulla autonomia costituzionalmente garantita alla regione, in violazione degli artt. 12 1-122 e 123 della Costituzione» e che «piu' in generale risulta compromesso il principio secondo il quale l'esercizio delle funzioni di presidente della regione (stante il rilievo costituzionale dell'autonomia regionale) non puo' essere sindacato da organi giurisdizionali» (cfr. doc. 6).

Tutto cio' premesso il presente ricorso e' per le seguenti ragioni di diritto.

D i r i t t o

Sull'ammissibilita' del conflitto.

  1. - Mentre non desta difficolta' dimostrare, nel merito (ma profili di merito e profili di ammissibilita' si intrecciano), che la fattispecie sub judice configura la piu' classica delle violazioni dell'art. 122, quarto comma, Cost. (v. infra), non si nasconde, in limine litis, che essa presenta, come riconosciuto nella delibera di autorizzazione al ricorso, caratteri di assoluta singolarita'.

    Il sottoscritto patrocinio, ovviamente, non ignora che i conflitti di attribuzione ammessi al vaglio di codesta ecc.ma Corte devono intercorrere, a tacere d'altro, «tra lo Stato e le Regioni» (art. 134 Cost.); ne' che l'art. 39 della legge n. 87/1953 (recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») ha chiarito che «puo' produrre ricorso la regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato», con l'ulteriore precisazione che «il ricorso per regolamento di competenza deve ... specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza»; ne', infine, che la tutela dei consiglieri regionali attivata ex art. 122, quarto comma, Cost. viene azionata, classicamente, contro atti di un giudice o contro iniziative assunte dalla magistratura inquirente penale e/o contabile, anch'esse riconducibili, data la natura pubblica dell'accusa, allo Stato.

    Si chiede, oggi, di far valere lo status di consigliere regionale non nei confronti di un atto di esercizio della giurisdizione...

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