Ordinanza emessa il 9 dicembre 2005 dal tribunale di Alba nel procedimento civile vertente tra Giara Pietro ed altra contro Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - ...

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del proc. civ. n. 1032/2005 R.G.

Premesso che gli attori Piero Giara e Maria Grazia Giara hanno notificato, nelle forme ex d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, atto di citazione chiedendo in via principale la dichiarazione di nullita' dei contratti per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento, raccolta ordini e deposito di sfrumenti finanziari stipulati con la Cassa di Risparmio di Bra (contratti n. 1000166 e 10000032), con condanna della convenuta alla ripetizione di euro 585.000,00 e svolgendo, in via subordinata, ulteriori domande;

che con l'atto di citazione parte attrice depositava alcuni documenti, ma non formulava istanze istruttorie;

che la convenuta Cassa di Risparmio di Bra si costituiva nei termini assegnati, notificando e depositando comparsa di oltre 25 pagine; che in tale comparsa parte convenuta, pur non svolgendo domande riconvenzionali e non sollevando eccezioni non rilevabili d'ufficio, introduceva nuove circostanze di fatto, produceva docunienti, articolava richieste istruttorie anche di prove orali;

che nella comparsa di costituzione non erano fissati i termini per la replica dell'attore ex art. 4, comma secondo d.lgs. n. 5/2003 e con atto notificato il 29 settembre 2005 parte convenuta proponeva istanza di fissazione udienza ex art. 8, comnma secondo, lettera c) d.lgs. n. 5/2003;

che parte attrice, il 7 ottobre (e quindi nei successivi dieci giorni) depositava in cancelleria «istanza per la declaratoria di inammissibilita' della richiesta di fissazione udienza»;

che il Presidente con decreto del 12 ottobre 2005, «ritenuto che l'istanza di fissazione dell'udienza e' conforme al disposto dell'art. 8, comma secondo lett. c) nonche' al disposto dell'art. 4, comma secondo p.p.» nominava il giudice relatore;

che seguivano, dopo la nomina del giudice relatore; ulteriori scambi di scritti difensivi;

che parte attrice, in tali scritti difensivi, evidenziava la illegittima preclusione del proprio diritto di replica e della facolta' di precisare e modificare le domande e formulare istanze istruttorie; produceva documenti e formulava richieste di prova per interrogatorio e testi, articolando i relativi capi;

che parte convenuta ha tempestivamente eccepito la tardivita' ed inammissibilita' delle produzioni documentali ed istanze istruttorie di parte attrice, ex art. 10, comma secondo d.lgs. n. 5/2003 (vedi, da ultimo, memoria depositata in data odienia);

Ritenuto che deve sollevarsi, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, lettera c) d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, in relazione agli artt. 3, 24, 76, 111 Cost.;

Considerato, circa la rilevanza, che, come risulta da quanto in precedenza premesso, l'applicazione degli artt. 8, comma secondo lettera c) e 10 d.lgs. n. 5/2003 potrebbe condurre, a fronte dell'eccezione sollevata da parte convenuta, a dichiarare inammissibili le repliche di parte attrice depositate dopo l'istanza di fissazione udienza e le relative produzioni documentali e richieste di prova orale;

che parte attrice ha espressamente lamentato la violazione del proprio diritto di replica ex art. 6, comma secondo d.lgs. n. 5/2003 e la violazione dei principi e delle garanzie ex artt. 24, 111 Cost.;

che quindi vi e' un nesso pregiudiziale tra la l'applicazione degli artt. 8, comma secondo lettera c) e 10 d.lgs. n. 5/2003 e le decisioni che questo giudice e' chiamato a prendere con il decreto di fissazione udienza, in particolare circa la «ammissione dei mezzi istruttori» ex art. 12, comma terzo lettera c) d.lgs. n. 5/2003;

che dunque le norme processuali denunziate devono trovare applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento;

Considerato, circa la non manifesta infondatezza, che l'art. 8 comma secondo lettera c) consente al convenuto che non abbia chiamato in causa terzi, proposto domande...

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