Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo - Necessita' di forma scritta ed apposizione di termini - Inosservanza - Sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice - Successiva modifica sostituti...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 30 novembre 2004 dal Tribunale di Torino, nel procedimento civile vertente tra Linda Altovino e Olsa S.p.A. ed altra, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

Nel giudizio promosso da una prestatrice di lavoro temporaneo - assunta nel gennaio 2001 da un'impresa fornitrice, con un contratto che (in violazione dell'art. 3, comma 3, lettera g), della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione») non indicava il termine dello svolgimento dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice - allo scopo di ottenere dal giudice l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti della societa' utilizzatrice o, in subordine, della societa' fornitrice, il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 30 novembre 2004, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel secondo periodo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997, sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato».

Il giudice rimettente rileva che il citato art. 10, novellato dalla norma censurata, stabilisce le sanzioni per la violazione delle prescrizioni della legge n. 196 del 1997, e in particolare dispone che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, in caso di mancanza della forma scritta ovvero degli elementi di cui al citato art. 3, comma 3, lettera g), si trasforma in contratto «a tempo determinato» alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

Il Tribunale ritiene che - siccome la formulazione letterale della norma impugnata esclude ogni dubbio sull'intento del legislatore di modificare proprio il secondo periodo, e non il primo, del secondo comma del citato...

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