Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Opere abusive ricadenti in zone vincolate - Concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria - Necessita' di nulla osta dell'autorita' preposta alla gestione del vincolo limitatamente al caso in cui il vincolo sia antecedente all'abuso - De...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), promossi con ordinanze del 14 maggio e del 21 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. II, sui ricorsi proposti da Martino Angela e da Ciolino Giuseppe contro la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo ed altro iscritte ai nn. 768 e 827 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza in data 14 maggio 2004, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. II, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), per contrasto con gli artt. 3, 117, 126 e 127 Cost.

  2. - Il giudizio a quo concerne il provvedimento prot. 775, pos. BB.NN. 26455, del 1° febbraio 1988, con il quale la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo si e' espressa negativamente sul progetto di sanatoria edilizia presentato dalla ricorrente in relazione ad un fabbricato di sua proprieta'.

    Il rimettente evidenzia che con sentenza parziale, adottata in pari data rispetto all'ordinanza di rimessione, due dei quattro motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili mentre un terzo motivo e' stato dichiarato infondato. Quanto, invece, al rimanente motivo di ricorso, il giudice a quo riferisce come, secondo la ricorrente, l'Amministrazione convenuta «non sarebbe stata titolata ad esprimere un proprio parere sul progetto di sanatoria, poiche' quest'ultimo riguardava opere realizzate prima della imposizione del vincolo». Rilevato che la fattispecie oggetto del giudizio e' attualmente regolata dalla disposizione censurata - sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio - la quale, interpretando autenticamente l'art. 23, comma 10, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), prevede la non necessarieta' del parere nel caso in cui il vincolo sia posteriore rispetto alla ultimazione del fabbricato, il collegio rimettente osserva che la decisione del ricorso presuppone la soluzione dei dubbi di costituzionalita' concernenti il menzionato art. 17, comma 11, della legge regionale n. 4 del 2003.

  3. - Il Tribunale amministrativo espone brevemente l'evoluzione della normativa regionale che regola la fattispecie oggetto del giudizio a quo.

    L'atto impugnato e' stato adottato durante la vigenza dell'art. 23, comma 10, della legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985, secondo il quale «per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilita' e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima;».

    Successivamente e' intervenuta la legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), il cui art. 5, comma 3, ha interpretato autenticamente il menzionato art. 23, comma 10, disponendo che «il nulla osta dell'autorita' preposta alla gestione del vincolo e' richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva», prevedendo altresi' che «nel caso di vincolo apposto successivamente, e' esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso».

    Secondo il giudice rimettente quest'ultima norma «interveniva a risolvere il dubbio interpretativo, sollevato dalla formulazione dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dettante le condizioni di applicabilita' della sanatoria edilizia, in ordine alla rilevanza o meno, ai fini dell'acquisizione del prescritto nulla osta, dei vincoli storici, artistici, architettonici, etc., apposti in epoca successiva all'ultimazione dell'opera, ma in vigore al momento dell'esame della istanza di sanatoria». Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia, inoltre, come questa scelta interpretativa compiuta dal legislatore regionale sia stata successivamente condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, «in relazione all'analogo problema postosi per la corrispondente normativa nazionale, la quale e' stata interpretata nel senso che, in presenza quanto meno di vincoli che non comportano inedificabilita' assoluta, l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca della sua introduzione, per l'esigenza di vagliare l'attuale compatibilita' con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente».

    Nelle more del giudizio a quo, tuttavia, e' sopravvenuto l'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, che, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ha modificato la disposizione interpretativa contenuta nell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1994, sostituendone il primo e secondo capoverso e disponendo in senso esattamente inverso alla stessa. Infatti, l'art. 23, comma 10, della legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985 deve ora essere interpretato nel senso che «il parere dell'autorita' preposta alla gestione del vincolo e' richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva».

  4. - Nell'ordinanza si afferma che l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003 sarebbe, innanzi tutto, determinata dalla «efficacia retroattiva ad esso surrettiziamente attribuita attraverso il carattere interpretativo che allo stesso deriva dalla tecnica di novellazione dell'art. 5, comma 2, l.r. 19/1994 cit., adottata dal...

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