Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Puglia - Energia - Carburanti - Rete distributiva - Monitoraggio e programmazione regionale - Previsione di compiti di trasmissione di dati in capo ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ad organi statali - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta' legislativ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11 febbraio 2005, depositato nella cancelleria della Corte il successivo 15 febbraio, ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2005;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto - con ricorso notificato alla Regione Puglia l'11 febbraio 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il 15 successivo - questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

    1.1.- Premette il ricorrente che il suddetto art. 19 - al fine di verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, nonche' di «promuovere un'attivita' permanente di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali» concernenti tale settore - prevede «l'effettuazione di un monitoraggio e l'istituzione dell'Osservatorio regionale, raccordato con altri sistemi informativi regionali e l'Osservatorio nazionale», e cio' al fine di concorrere «alla programmazione regionale nel settore stesso», nonche' «alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche».

    E' in tale prospettiva, quindi, che il comma 2 del predetto art. 19 fa carico ai comuni, ai titolari delle autorizzazioni, ai gestori, ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, all'ente nazionale per le strade, alle Province ed agli uffici tecnici finanziari, di trasmettere «i...

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