Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Acque e acquedotti - Canone di depurazione delle acque reflue - Debenza anche nel caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi - Denunciata imposizione di tassa sine titulo, discriminazione tra cittadini, danno alla s...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), promossi con n. 11 ordinanze del 27 febbraio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Meta, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Ferdinando Pinto e Marcello Cardi per il Comune di Meta e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con undici ordinanze registrate ai numeri da 4 a 14 del 2005, depositate il 27 febbraio 2004 e pervenute alla Corte costituzionale il 5 gennaio 2005, la Commissione tributaria provinciale di Napoli - sui ricorsi proposti da diversi contribuenti nei confronti del Comune di Meta e dell'Azienda risorse idriche penisola sorrentina (ARIPS) - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, identiche questionidi legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella formulazione originaria, in quanto esso prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

che il giudice a quo premette che i ricorrenti, ritenendo illegittimo il pagamento dei canoni di depurazione delle acque reflue a fronte di un servizio non reso, avevano proposto inizialmente ricorso al giudice di pace, chiedendo la pronuncia d'illegittimita' della pretesa del comune e richiamando, a sostegno del proprio assunto, anche una nota dell'ARIPS, secondo la quale alcuni comuni, tra i quali lo stesso comune di Meta, «immettono i loro liquami nel collettore fognario comprensoriale che sversa a mare [...] senza alcun impianto di depurazione a terra»;

che il giudice a quo riferisce che il giudice di pace si era pronunciato solo relativamente all'«obbligo di restituzione dei canoni pagati dal 3 ottobre 2000 in poi», dichiarando invece il proprio difetto di giurisdizione per il periodo precedente, in quanto, in base alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 11631 del 2002, il canone di depurazione delle acque reflue aveva natura di tributo fino al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), a partire dalla quale esso deve considerarsi...

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