Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Danno biologico - Danno da sinistro stradale - Risarcibilita' tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato - Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti al rimettente - Motivazione riferita al solo ius superveniens e richiamo per relati...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), promosso con ordinanza del 17 febbraio 2004 dal giudice di pace di Roma, nel procedimento civile vertente tra Buccoleri Carmelo e Rosa Alessandro ed altra, iscritta al n. 1091 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 2004, il giudice di pace di Roma - nel corso della causa civile promossa da Buccoleri Carmelo nei confronti di Rosa Alessandro e della Milano Assicurazioni s.p.a., per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il 18 maggio 2001 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione;

che, in ordine ad identica questione, sollevata nel corso del medesimo giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 14 gennaio 2002 (reg. ord. n. 574 del 2002), la Corte costituzionale aveva restituito, con ordinanza n. 64 del 2004, gli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione sulla rilevanza, alla luce dello ius superveniens costituito dall'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che ha sostituito il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001;

che, con la piu' recente ordinanza, il giudice a quo ha osservato che la modifica legislativa intervenuta con l'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 concerne solo il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001, e non pure la parte residua dello stesso art. 5, in relazione alla quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale;

che la norma introdotta con il richiamato art. 23 risulta...

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