Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Espropriazione per pubblica utilita' - Nuovo testo unico - Diretta applicabilita' alla Provincia autonoma di Trento, in attesa dell'adeguamento - Ricorso della Provincia autonoma - Denunciata interferenza di norme statali, legislative e regolamentari, in materia attribuita alla competenz...

LA CORTE COSTITUZIONALE

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d) e lettera h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 24 marzo 2003, depositato in cancelleria il 1° aprile 2003 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 24 marzo 2003, e depositato il 1° aprile 2003, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lettera d) e lettera h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita), per violazione degli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione e in particolare dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonche' dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, e inoltre del principio di certezza del diritto.

    La Provincia ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, le competenze regionali in materia espropriativa, abbia previsto l'applicabilita' diretta delle norme statali anche per le Province autonome.

    Infatti, da un lato, l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002, che ha modificato l'art. 5 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita), stabilisce che le disposizioni del t.u. «operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano finche' esse non esercitano la propria potesta' legislativa in materia», e che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266»; dall'altro, la lettera h), modificando l'art. 11 del predetto t.u. sulle espropriazioni, dispone che «al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento», e precisa che «l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato...

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