Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano - Omessa intesa con il Presidente della Regione - Ricorsi della Regione Toscana - Menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente a...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004, DEC/DPN 2211 e dell'8 giugno 2005, DEC/DPN 1048, promossi con due ricorsi della Regione Toscana, notificati rispettivamente il 1° febbraio e il 4 agosto 2005, depositati in cancelleria il 10 febbraio e il 12 agosto successivi ed iscritti al n. 9 del registro conflitti 2005 ed al n. 26 del registro conflitti tra enti 2005.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2005 (reg. confl. n. 9 del 2005), la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 con il quale e' stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.

    La ricorrente, assumendo la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede, per la nomina del presidente degli Enti parco, un meccanismo di intesa tra il Ministro dell'ambiente e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in mancanza della prescritta intesa con la Regione Toscana, il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano, e che sia, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale di nomina innanzi richiamato.

    Riferisce la Regione ricorrente che la questione, riguardante il procedimento concernente la nomina del Presidente del Parco nazionale dell'arcipelago toscano, e' gia' nota alla Corte costituzionale che, in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27 del 2004.

    Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presidente dell'Ente parco nazionale deve essere nominato di intesa tra il Ministro dell'ambiente ed i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

    In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza del presidente allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione Toscana l'intesa per nominare, quale Presidente dell'Ente Parco dell'arcipelago toscano, il dott. Ruggero Barbetti. La Regione, con propria nota del 15 marzo 2002, esprimeva motivatamente il proprio diniego all'intesa richiesta e chiedeva un incontro urgente allo scopo di ricercare l'intesa. Con il proprio decreto del 19 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nominava un commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, nella persona del dott. Ruggero Barbetti.

    Tale decreto veniva annullato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 27 del 2004.

    Successivamente, con decreto del 19 febbraio 2004, il Ministro nominava il dott. Aldo Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente commissario straordinario e subcommissario dell'ente in oggetto, per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004.

    Il provvedimento era motivato con la necessita' di garantire l'ordinaria amministrazione dell'organo scaduto, nell'attesa di addivenire all'intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto che la Regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione dando la sua disponibilita', manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad avviare il confronto preordinato al raggiungimento dell'intesa prescritta dalla legge.

    Con nota del 29 marzo 2004, inviata al Ministro per fax nello stesso giorno e poi spedita per posta, il Presidente della Regione, in vista dell'avvicinarsi della scadenza degli incarichi del commissario e del vice-commissario fissata per il 4 aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai fini dell'intesa per la nomina del Presidente dell'Ente parco, proponeva al Ministro alcuni nominativi di esperti da valutare ai fini dell'intesa per la nomina a Presidente dell'ente in oggetto, ed allegava i relativi curricula. Venivano proposti il prof. Cinelli, il dott. Landi ed il prof. Santi; i relativi curricula dimostravano il possesso, nei candidati, dei requisiti necessari per poter svolgere l'incarico. Il Presidente della Regione, nella citata nota, chiedeva al Ministro anche un incontro per discutere piu' dettagliatamente i profili delle candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.

    Il Ministro, con decreto del 6 aprile 2004, nominava il dott. Ruggero Barbetti quale commissario straordinario per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 6 aprile. Nel decreto si richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla Regione, con cui si chiedeva l'intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava che la Regione non aveva risposto; si ignorava del tutto la nota regionale del 29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con l'esigenza di assicurare la funzionalita' dell'azione amministrativa e, quanto al nome proposto - quello del dott. Barbetti, vale a dire il medesimo sul quale non si era perfezionata la procedura dell'intesa - se ne sosteneva l'idoneita' «per le sue capacita' professionali e per la specifica conoscenza del territorio di riferimento».

    La Regione, a fronte di tale decreto, affermava di non aver mai ricevuto la lettera, ivi citata, del 17 marzo con cui il Ministro sosteneva di aver avviato la procedura dell'intesa. Ed infatti tale nota era pervenuta alla Regione Toscana solo in data 6 aprile 2004 - ne' del resto sarebbe potuta arrivare prima, essendo stata spedita dall'ufficio postale di Roma Ostiense solo in data 3 aprile 2004, come attestava il timbro postale della lettera pervenuta - quando gia' era scaduto il precedente commissario.

    A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8 aprile 2004, pervenuta alla Regione in data 14 aprile 2004, in cui il medesimo comunicava di avere ricevuto la lettera regionale del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno della adozione dell'atto di nomina del dott. Barbetti quale commissario dell'Ente parco (tale lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con lo spirito di collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del dott. Barbetti; sosteneva che l'intesa fosse comunque da cercare e conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve termine di sessanta giorni della durata commissariale; fissava un incontro per il 22 aprile.

    Il Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il decreto di nomina commissariale, intendendo cosi' favorire il procedimento per il raggiungimento dell'intesa e, in data 8 aprile 2004, rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo, ribadendogli di non aver potuto...

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