Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Oggetto - Censura di intera legge - Quesito di costituzionalita' individuabile con certezza - Ammissibilita' del ricorso. Costituzione in giudizio della Regione convenuta - Deposito di atto privo della procura ad litem - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme inte...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 25 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 2 novembre 2004 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e l), e terzo comma, nonche' all'art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26, (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro).

    Osserva il ricorrente che gli artt. 1 e 3 della legge impugnata utilizzano ripetutamente l'espressione «fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro» o espressioni similari, senza pero' darne una definizione, ed in tal modo pongono norme «in bianco», che rimettono cioe' ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare il disposto legislativo, sostituendosi al legislatore statale, riconosciuto competente in materia dalla sentenza n. 359 del 2003 di questa Corte.

    Inoltre, gli artt. 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consultivo) e relative funzioni, operano la scelta unilaterale di attribuire preminenza agli apparati sanitari piuttosto che a quelli cui e' affidata la tutela e sicurezza del lavoro od a quelli competenti per le attivita' produttive.

    L'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 3, della legge in esame consentono poi ai predetti centri di riferimento e di ascolto di «assumere» personale precario di non specificata qualificazione, con il solo limite della «dotazione finanziaria assegnata».

    Infine, la legge in esame non individua ne' l'ambito dell'«intervento della Regione Abruzzo», ne' la tipologia dei «luoghi di lavoro», rendendo in tal modo possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, con invasione della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

    Nel complesso la legge, oltre a disattendere il citato insegnamento di questa Corte, omette di considerare la pluralita' degli interessi generali e la necessita' di trovare un equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralita' per «interventi» nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attivita' imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificanti.

    La legge censurata sarebbe percio' lesiva anche dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

    Il denunciato contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile si realizza...

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