Regolamento avente ad oggetto . Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 23 novembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, riguardante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi» e, in particolare:

l'Art. 1, comma 1, che autorizza l'amministrazione regionale, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di' livello piu' elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale;

l'Art. 1, comma 5, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comuni tane obbligatorie, per gli investimenti attuati per l'osservanza delle norme stesse;

Visto altresi' il comma 7 del medesimo Art. 1, che prevede l'adozione di un regolamento di attuazione nel quale vengano disciplinate tipologie di interventi, criteri di priorita', procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei suddetti contributi;

Vista la decisione della Commissione europea C (2005) 1849 del 14 giugno 2005 con la quale e' stato dichiarato compatibile con il mercato comune il regime di aiuti disciplinato dal succitato regolamento di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 027l/Pres. recante «legge regionale n. 18/2003, Art. 1. Regolamento concernente modalita' e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente», con cui si e' data attuazione al citato Art. 1, comma 7 della legge regionale n. 18/2003;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004»;

Visto, in particolare, l'Art. 42, comma 1, della citata legge regionale n. 4/2005, con cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi sopra descritti;

Visto, altresi', l'Art. 43, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2005, che demanda all'Amministrazione regionale il compito di provvedere alla ricognizione, alla revisione ed alla semplificazione dei procedimenti contributivi relativi alle funzioni delegate alle camere di commercio;

Ritenuto opportuno precisare che l'operativita' della delega alle camere di commercio, relativamente ai contributi previsti dal citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0271/2005, e' subordinata all'autorizzazione della proroga e rifinanziamento del regime di aiuto gia' autorizzato dalla Commissione europea con la decisione 1849/2005 sopra citata;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2773 del 28 ottobre 2005;

Decreta:

  1. E' approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005 n. 0271/Pres., concernente: «legge regionale n. 18/2003, Art. 1. Regolamento concernente modalita' e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

  2. Rimane stabilito che la delega alle camere di commercio prevista dall'Art. 42, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 4/2005 e' operativa subordinatamente alla previa autorizzazione della Commissione europea alla proroga e rifinanziamento del regime previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0271/2005, come modificato dall'allegato regolamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 8 novembre 2005

ILLY

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005 n. 0271/Pres. concernente: «legge regionale n. 18/2003, Art. 1. Regolamento concernente modalita' e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente».

Capo I

Modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 0271/2005

applicabili ai procedimenti in corso

Art. 1.

Integrazione all'Art. 1 del decreto del Presidente della Regione

n. 0271/2005

  1. Dopo il comma 1 dell'Art. 1 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005 n. 0271/Pres. concernente. «legge regionale 18/2003, Art. 1. Regolamento concernente modalita' e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente», e' aggiunto il seguente comma:

1 bis. Il presente regolamento si applica in conformita' alla decisione della Commissione europea C (2005) 1849 del 14 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla autorizzazione del regime di aiuto.

.

Capo II

Modifiche procedurali al decreto del Presidente della Regione

n. 0271/2005 finalizzate alla delega alle Camere di commercio.

Art. 2.

Integrazioni all'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione

n. 0271/2005

  1. Dopo il comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0271/2005, e' aggiunto infine il seguente:

    3 bis. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3, la determinazione della soglia da applicarsi e' disposta nell'ambito delle direttive previste dall'Art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005.

    .

    Art. 3.

    Inserimento dell'Art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione

    n. 0271/2005

  2. Dopo l'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0271/2005 e' inserito il seguente:

    ...

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