Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3

del 19 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte con la presente legge persegue la conservazione e la valorizzazione delle costruzio ai in terra cruda attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente ed il sostegno finanziario di interventi di recupero volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione delle costruzioni stesse.

    Art. 2.

    C e n s i m e n t o

  2. I comuni effettuano il censimento delle costruzioni in terra cruda esistenti e relative pertinenze entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 6 ed assicurano il costante monitoraggio dello stato del degrado delle costruzioni stesse.

  3. La giunta regionale definisce le procedure e le modalita' del censimento con il regolamento di cui all'Art. 6 tenendo conto delle raccolte di dati gia' esistenti a livello comunale o provinciale ed in raccordo con gli eventuali censimenti operati a livello nazionale.

  4. Il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali di cui all'Art. 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'Art. 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

    Art. 3.

    Sostegno alle attivita' di censimento, ricerca e formazione

  5. La Regione promuove il censimento nonche' lo sviluppo di progetti di ricerca e dell'attivita' di formazione sulle tecniche di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda ed assicura la divulgazione dei risultati delle iniziative attivate.

  6. 1 progetti di ricerca sono attuati in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sono sostenuti tramite l'assegnazione di borse di studio agli studenti secondo i criteri definiti dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'Art. 6.

  7. L'attivita' di formazione e' promossa attraverso la realizzazione di appositi corsi di aggiornamento tecnico-professionale nonche' attraverso forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per specifica competenza, possano offrire contributi alla divulgazione della tecnica di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda.

    Art. 4.

    Contributi per interventi di recupero

  8. Sono...

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