Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

(Pubblicata nel suppl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 novembre 2005

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di garantire la qualita' dello sviluppo sociale ed economico della comunita' regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell'attivita' di ricerca, alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica amministrazione.

  2. La politica regionale in materia di innovazione attua in particolare i principi di:

    1. concertazione con le parti sociali;

    2. collaborazione con istituzioni, universita', enti e centri di ricerca e per l'innovazione;

    3. sussidiarieta' tesa al perseguimento di un'efficace logica sistemica atta a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, l'uso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in regione, il perseguimento di obiettivi di complementarieta' e di specializzazione;

    4. promozione della collaborazione internazionale.

  3. L'azione regionale e' in particolare rivolta a:

    1. promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilita' e di tutta la comunita' regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attivita' di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;

    2. favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;

    3. avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;

    4. incentivare la collaborazione tra imprese, universita', centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;

    5. rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilita' nei settori della sanita', dell'assistenza e dell'istruzione;

    6. valorizzare il capitale umano presente in Regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;

    7. promuovere realta' imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  4. Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:

    1. innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilita' e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

      1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonche' dei mercati a essi associati;

      2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;

      3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attivita' lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;

    2. ricerca fondamentale: l'attivita' di ricerca che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;

    3. ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

    4. trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;

    5. attivita' di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonche' progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne' convertibili ne' utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

  5. Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dell'Art. 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della comunita' europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.

    Art. 3. Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e

    delle competenze anche tecnologiche.

  6. La giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato programma, che contiene obiettivi e modalita' di attuazione, anche attraverso la definizione di priorita' e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:

    1. sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;

    2. incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessita' concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo, nonche' dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

    3. valorizzazione delle qualita' e della migliore utilizzazione dell'attivita' di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra universita', enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

    4. promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilita', in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilita' verso le imprese delle risorse umane;

    5. riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunita' e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

  7. Il programma viene approvato previa concertazione con le parti sociali e previo parere della conferenza permanente per l'innovazione, di cui all'Art. 4, nonche' della competente commissione consiliare.

    Art. 4.

    Conferenza permanente per l'innovazione

  8. Presso la Presidenza della Regione e' istituita la conferenza permanente per l'innovazione, di seguito denominata conferenza. La conferenza e' strumento di raccordo, consultazione e partecipazione del sistema della ricerca regionale all'elaborazione del programma.

  9. La conferenza, costituita con deliberazione della giunta regionale, e' composta da:

    1. il Presidente della Regione, che la presiede, o l'assessore regionale da questi delegato;

    2. i rettori delle Universita' della regione, o loro delegati, e il direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), o suo delegato;

    3. i presidenti, o loro delegati, di enti pubblici di ricerca aventi sede in regione;

    4. il presidente di Area Science Park, o suo delegato, il Presidente di Agemont, o suo delegato, i presidenti, o loro delegati, di soggetti a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono parchi scientifici e tecnologici sul territorio della regione;

    5. il Presidente di Friulia S.p.a., o suo delegato;

    6. il Presidente di INSIEL S.p.a., o suo delegato;

    7. il Presidente di Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia S.p.a., o suo delegato;

    8. l'assessore alle attivita' produttive;

    9. l'assessore al lavoro, formazione, universita' e ricerca;

    10. l'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

    11. un rappresentante degli organismi privati di ricerca designato dall'associazione regionale degli industriali maggiormente rappresentativa;

    12. tre esperti in materia di innovazione designati dalla giunta regionale.

  10. Alle riunioni della conferenza possono partecipare, su invito del Presidente, il direttore generale della Regione, i direttori centrali delle strutture regionali, esperti e consulenti esterni competenti nelle materie oggetto di esame. Possono altresi'...

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