Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'Art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'Art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del

9 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati

ai profughi

  1. I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'Art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'Art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprieta' di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'Art. 3.

    Art. 2.

    Soggetti legittimati a presentare la domanda

  2. Possono presentare la domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'Art. 1 gli assegnatari originari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell'Art. 17 della legge n. 137/1952 o dell'Art. 34 della legge n. 763/1981, ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

  3. Gli assegnatari o i familiari di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato, determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 luglio 1998, n. 45, nonche' delle relative spese di conduzione all'atto della presentazione della domanda di acquisto.

    Art. 3.

    Prezzo di cessione degli immobili

  4. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui all'Art. 1 e' determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

    Art. 4.

    Adempimenti dei comuni

  5. Entro...

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