Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello Statuto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 59 del

14 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge, in attuazione dell'Art. 123 della Costituzione, disciplina la procedura di richiesta, indizione e svolgimento del referendum avente ad oggetto lo Statuto e le leggi di revisione statutaria nonche' i profili riguardanti la loro promulgazione e pubblicazione.

    Art. 2. Pubblicazione dello Statuto, delle leggi di revisione statutaria e

    richiesta referendaria

  2. Il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente della giunta regionale il testo dello Statuto e delle leggi di revisione statutaria approvato ai sensi dell'Art. 123, secondo comma, della Costituzione entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del consiglio regionale.

  3. Il presidente della giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione dello Statuto e delle leggi di revisione statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l'intestazione: ´Testo dello Statuto o della legge di revisione statutaria approvato in seconda deliberazione a norma dell'Art. 123, secondo comma, della Costituzioneª, seguita dal titolo e dal testo dello Statuto o della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'Art. 123, terzo comma, della Costituzione e della presente legge. Deve essere espressamente indicato il numero delle firme occorrenti per la regolare richiesta referendaria, calcolato ai sensi dell'Art. 7.

  4. Il termine di tre mesi per la richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.

    Art. 3. Promulgazione in assenza di richieste referendarie e di impugnativa

    del Governo

  5. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'Art. 2, comma 3, non sono presentate richieste di referendum impugnative di legittimita' costituzionale promosse dal Governo, il presidente della giunta regionale promulga lo Statuto o la legge di revisione statutaria con la seguente formula: ´Il consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; il presidente della giunta regionale promulga il seguente Statuto o legge di revisione statutaria: testoª. Lo Statuto o la legge di revisione statutaria e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

    Art. 4.

    Richiesta referendaria

  6. La richiesta di referendum indica la proposta di Statuto o di legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, la data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale e la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione nella quale e' stata pubblicata.

  7. Il quesito da sottoporre al referendum consiste nella formula seguente: ´Approvate il testo dello Statuto o della legge di revisione statutaria concernente: ´titolo della leggeª, approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. ... del....?ª.

    Art. 5.

    Richiesta popolare

    1. Gli elettori che intendono esercitare l'iniziativa referendaria in numero di almeno cinquanta promotori si presentano muniti di...

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