Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazioni

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

    1. la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);

    2. l'Art. 9 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo dell'Art. 13 della legge regionale n. 11/2003);

    3. i commi 2 e 3 dell'art. 31 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (modificativi, rispettivamente, degli articoli 11 e 13 della legge regionale 11/2003).

    Art. 2.

    Modifica all'Art. 17 della legge regionale n. 3/1999

  2. Al comma 4 dell'Art. 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), dopo la parola ´innovazioneª sono soppresse le parole: ´di cui alla legge regionale n. 11/2003 e successive modifiche,ª.

    Art. 3.

    Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 4/2005

  3. Al comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), le parole ´dell'Art. 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazioneª sono sostituite dalle seguenti: ´dell'Art. 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)ª.

    Art. 4.

    Norme transitorie

  4. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione.

  5. I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale n. 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

    Art...

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