Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie.
(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 novembre 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Abrogazioni
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Sono abrogate le seguenti disposizioni:
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la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);
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l'Art. 9 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo dell'Art. 13 della legge regionale n. 11/2003);
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i commi 2 e 3 dell'art. 31 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (modificativi, rispettivamente, degli articoli 11 e 13 della legge regionale 11/2003).
Art. 2.
Modifica all'Art. 17 della legge regionale n. 3/1999
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Al comma 4 dell'Art. 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), dopo la parola ´innovazioneª sono soppresse le parole: ´di cui alla legge regionale n. 11/2003 e successive modifiche,ª.
Art. 3.
Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 4/2005
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Al comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), le parole ´dell'Art. 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazioneª sono sostituite dalle seguenti: ´dell'Art. 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)ª.
Art. 4.
Norme transitorie
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Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione.
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I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale n. 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.
Art...
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