Istituzione del servizio civile regionale volontario

Capo I
Principi e finalita'
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del

22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi e finalita'

  1. La Regione del Veneto promuove e sostiene il servizio civile quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini piu' consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e quale investimento della comunita' veneta sulle giovani generazioni. A questo scopo la Regione istituisce il servizio civile regionale volontario.

    Capo II
    Servizio civile regionale volontario

    Art. 2.

    Ambiti di servizio

  2. Il servizio civile regionale volontario realizza le finalita' di cui all'Art. 1 attraverso l'attuazione di progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attivita' educative e culturali, dell'economia solidale e, di protezione civile.

    Art. 3.

    D u r a t a

  3. Il servizio civile regionale volontario dura da sei a dodici mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi. Il numero di ore di servizio puo' variare tra diciotto e trenta ore settimanali. Il numero di giorni di servizio non puo' essere inferiore a tre e superiore a sei la settimana.

    Art. 4.

    R e g i s t r o

  4. Concorrono alla gestione del servizio civile regionale volontario gli enti e le associazioni iscritte in apposito registro tenuto presso l'ufficio per il servizio civile regionale di cui all'Art. 10.

  5. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni, attive da almeno due anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    1. assenza di scopo di lucro;

    2. corrispondenza tra le proprie finalita' istituzionali e quelle del servizio civile regionale;

    3. capacita' organizzativa e d'impiego dei volontari del servizio civile regionale.

  6. L'iscrizione al registro e' condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui all'Art. 5.

    Art. 5.

    Progetti d'impiego dei volontari

  7. Gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'Art. 4 possono presentare alla Regione progetti d'impiego di volontari negli ambiti di servizio indicati all'Art. 2.

  8. I volontari del servizio civile regionale non possono essere impiegati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.

  9. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare i volontari per eventuali infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento del servizio, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

  10. Per la valutazione dei progetti di impiego dei volontari si considerano nell'ordine:

    1. l'utilita' e la rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione;

    2. il percorso di crescita civica e professionale dei volontari, attraverso il programma di formazione e l'esperienza di servizio nella sua totalita';

    3. la possibilita' di successivi sbocchi lavorativi per i volontari;

    4. la capacita' di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario;

    5. l'adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari.

  11. I progetti, approvati dalla giunta regionale, sono inseriti nei bandi di cui all'Art. 7, commi 2 e 3.

    Art. 6. Contributi regionali per l'attuazione dei progetti d'impiego dei

    volontari

  12. La Regione eroga contributi per l'attuazione dei progetti di servizio civile regionale volontario, provvedendo al rimborso delle spese sostenute dagli enti gestori:

    1. nella misura massima del sessanta per cento, per gli enti locali, le unita' locali socio-sanitarie, le universita' degli studi e gli altri enti pubblici;

    2. nella misura massima del novanta per cento, per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro.

  13. Sono considerate spese per l'attuazione dei progetti:

    1. le spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all'Art. 17;

    2. le spese per la formazione dei volontari:

    3. le spese per la copertura assicurativa dei volontari;

    4. le indennita' mensili;

    5. le spese di trasporto, vitto e alloggio dei volontari, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego.

  14. Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo regionale devono essere rendicontate.

    Art. 7.

    Ammissione al servizio civile regionale volontario

  15. Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i cittadini italiani e comunitari residenti o domiciliati in Veneto che:

    1. abbiano compiuto il diciottesimo anno d'eta' al momento della presentazione della domanda;

    2. siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica, certificata dal servizio sanitario nazionale, in relazione al servizio da svolgere.

  16. La Regione pubblica ogni sei mesi un bando per l'avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili e' determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziarie stanziate.

  17. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei volontari, i progetti d'impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, le date di...

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