Istituzione del servizio civile regionale volontario
Principi e finalita'
22 novembre 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Principi e finalita'
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La Regione del Veneto promuove e sostiene il servizio civile quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini piu' consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e quale investimento della comunita' veneta sulle giovani generazioni. A questo scopo la Regione istituisce il servizio civile regionale volontario.
Capo II
Servizio civile regionale volontario
Art. 2.
Ambiti di servizio
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Il servizio civile regionale volontario realizza le finalita' di cui all'Art. 1 attraverso l'attuazione di progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attivita' educative e culturali, dell'economia solidale e, di protezione civile.
Art. 3.
D u r a t a
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Il servizio civile regionale volontario dura da sei a dodici mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi. Il numero di ore di servizio puo' variare tra diciotto e trenta ore settimanali. Il numero di giorni di servizio non puo' essere inferiore a tre e superiore a sei la settimana.
Art. 4.
R e g i s t r o
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Concorrono alla gestione del servizio civile regionale volontario gli enti e le associazioni iscritte in apposito registro tenuto presso l'ufficio per il servizio civile regionale di cui all'Art. 10.
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Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni, attive da almeno due anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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assenza di scopo di lucro;
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corrispondenza tra le proprie finalita' istituzionali e quelle del servizio civile regionale;
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capacita' organizzativa e d'impiego dei volontari del servizio civile regionale.
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L'iscrizione al registro e' condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui all'Art. 5.
Art. 5.
Progetti d'impiego dei volontari
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Gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'Art. 4 possono presentare alla Regione progetti d'impiego di volontari negli ambiti di servizio indicati all'Art. 2.
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I volontari del servizio civile regionale non possono essere impiegati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.
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Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare i volontari per eventuali infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento del servizio, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
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Per la valutazione dei progetti di impiego dei volontari si considerano nell'ordine:
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l'utilita' e la rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione;
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il percorso di crescita civica e professionale dei volontari, attraverso il programma di formazione e l'esperienza di servizio nella sua totalita';
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la possibilita' di successivi sbocchi lavorativi per i volontari;
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la capacita' di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario;
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l'adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari.
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I progetti, approvati dalla giunta regionale, sono inseriti nei bandi di cui all'Art. 7, commi 2 e 3.
Art. 6. Contributi regionali per l'attuazione dei progetti d'impiego dei
volontari
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La Regione eroga contributi per l'attuazione dei progetti di servizio civile regionale volontario, provvedendo al rimborso delle spese sostenute dagli enti gestori:
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nella misura massima del sessanta per cento, per gli enti locali, le unita' locali socio-sanitarie, le universita' degli studi e gli altri enti pubblici;
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nella misura massima del novanta per cento, per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro.
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Sono considerate spese per l'attuazione dei progetti:
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le spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all'Art. 17;
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le spese per la formazione dei volontari:
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le spese per la copertura assicurativa dei volontari;
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le indennita' mensili;
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le spese di trasporto, vitto e alloggio dei volontari, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego.
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Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo regionale devono essere rendicontate.
Art. 7.
Ammissione al servizio civile regionale volontario
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Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i cittadini italiani e comunitari residenti o domiciliati in Veneto che:
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abbiano compiuto il diciottesimo anno d'eta' al momento della presentazione della domanda;
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siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica, certificata dal servizio sanitario nazionale, in relazione al servizio da svolgere.
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La Regione pubblica ogni sei mesi un bando per l'avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili e' determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziarie stanziate.
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Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei volontari, i progetti d'impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, le date di...
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