Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del

6 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica

regionale

  1. Dall'entrata in vigore della presente legge e' ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall'Art. 2, e di quelle alle stesse connesse, gia' abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ´Norme per il governo del territorioª e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c) del comma 9 dell'Art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ´Norme per l'assetto e l'uso del territorio e successive modificazioni.

  2. Nell'applicazione del comma 15 dell'Art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 richiamato dall'Art. 2, sono da computarsi le percentuali gia' utilizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 2. Modifiche all'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

    ´Norme per il governo del territorioª e successive modificazioni

  3. Al comma 1 dell'Art. 48 dopo le parole ´salvo quelle finalizzateª sono aggiunte le seguenti ´, o comunque strettamente funzionali,ª e dopo le parole ´impianti di interesse pubblicoª sono aggiunte le seguenti ´nonche' quelle disciplinate dall'Art. 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto Art. 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre gia' destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attivita' produttive nel settore della logistica.ª.

  4. Il comma 1-ter dell'Art. 48, e' cosi' sostituito:

    ´1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell'Art. 50 della legge regionale 27giugno 1985, n. 61, e successive modficazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo Art. 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di area ed ai piani ambientali di...

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