Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'Art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, il cui Art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il cui Art. 5, commi da 24 a 28, autorizza l'amministrazione regionale a concedere a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2001, n. 02l0/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 2001, registro n. 1, foglio n. 261, recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi in argomento, come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2003, n. 0120/Pres.;

Considerato che le pregresse esperienze hanno comportato la necessita' di rivedere il testo del vigente regolamento;

Visto il testo del Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'Art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale 29 agosto 2005, n. 2075;

Visto il decreto del vice direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP. 4 - 1882 di data 1 settembre 2005 con il quale si e' provveduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nel testo regolamentare approvato con la deliberazione giuntale medesima;

Decreta:

E' approvato il Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'Art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 15 settembre 2005

ILLY

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'Art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge Finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e

l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

Art. 1.

Contenuti e finalita'

  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall'Art. 5, commi da 24 a 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge Finanziaria 2001).

    Art. 2.

    Strutture competenti

  2. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi sono demandati alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza.

  3. Gli adempimenti connessi alla ricezione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi nonche' agli eventuali sopralluoghi sono demandati alle direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

    Art. 3.

    Beneficiari del contributo

  4. I contributi sono concessi a soggetti privati, per interventi su beni adibiti ad uso residenziale e ad enti pubblici per la realizzazione delle opere di cui all'Art. 4 su beni gia' esistenti o da realizzare, ubicati nel territorio regionale.

  5. Sono ammissibili a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda di cui all'Art. 10.

  6. Il contributo e' calcolato sulla spesa ammissibile, cosi' come definita all'Art. 6, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.

    Art. 4.

    Tipologie di interventi

  7. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

    1. installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica di distribuzione, la cui potenza nominale risulti non inferiore a 1 kilowatt di potenza e non superiore a 20 kilowatt di potenza. La potenza nominale considerata puo' essere raggiunta anche mediante collegamento di piu' impianti fotovoltaici distinti e separati alla rete elettrica del bene cui si riferisce l'intervento purche' la somma delle potenze nominali di detti impianti non superi i 20 kilowatt di potenza;

    2. installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non collegabili alla rete elettrica di distribuzione, qualora ubicati in zona esente da fornitura, la cui potenza nominale risulti non inferiore a 1 kilowatt di potenza e non superiore a 20 kilowatt di potenza;

    3. installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda che consentano un risparmio di...

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