Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Umbria n. 1 del 4 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale n. 30/2004

  1. Dopo l'Art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 e' aggiunto il seguente:

    ´Art. 17-bis. (Elezioni consortili). - 1. Le elezioni del consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all'Art. 15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessita' con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee ed avvengono secondo le modalita' stabilite dal regolamento della giunta regionale di cui all'Art. 14, comma 4ª.

    Art. 2.

    Modificazioni dell'Art. 25

  2. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n. 30/2004 e' sostituita dalla seguente:

    ´a) l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti e le loro modifiche;ª.

  3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n. 30/2004 e' aggiunta la seguente:

    ´a-bis) il controllo di legittimita' da parte della giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

    1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;

    2) i conti consuntivi;

    3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;

    4) l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;ª.

    Art. 3.

    Modificazione dell'Art. 27

  4. Dopo il comma 2 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004 e' aggiunto il seguente:

    ´2-bis. I consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'Art. 26, provvedono ad adeguare i loro statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.ª.

  5. I commi 3, 4 e 5 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004 sono abrogati.

  6. Il comma 7 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2004 e' sostituito dal seguente:

    ´7. I consorzi di bonifica indicono le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro centoventi giorni dalla data di approvazione degli statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data...

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