Disposizioni in materia di entrate tributarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Liguria n. 13 del 7 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'Art. 9 della legge regionale n. 14/2004

  1. Il comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14, e' cosi' sostituito:

    1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di coordinamento di cui all'Art. 7. Il S.T.L. ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.

    .

    Art. 2.

    Modifica dell'Art. 10 della legge regionale n. 14/2004

  2. Il comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale n. 14/2004 e' cosi' sostituito:

    4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonche' i tempi di realizzazione. Al piano di sviluppo turistico deve essere allegato un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarra' il sistema.

    .

  3. Il comma 6 dell'Art. 10 della legge regionale n. 14/2004 e' cosi' sostituito:

    6. Il piano e' approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilita' di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini dell'approvazione e della conseguente conferma del riconoscimento dei S.T.L. la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

    a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;

    b) idoneita' del piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;

    c) del parere della provincia competente

    .

    Art. 3.

    Proroga delle APT

  4. Salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell'organizzazione turistica, il termine di soppressione delle aziende di promozione turistica (APT), gia' previsto dall'Art. 14 comma 2 della legge regionale n. 14/2004, e' fissato al 31 dicembre 2006.

  5. Fino alla data di cui al comma 1, i commissari straordinari delle APT continuano a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT