Regolamento recante ??Modifiche al regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'Art. 5, commi 106-109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'Art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, ...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 5, commi 106-109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'Art. 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 a norma del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione alle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale contributi sulle spese ritenute ammissibili per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;

Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0349/Pres. di data 26 ottobre 2004 con il quale e' stato approvato il ´Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'Art. 5, commi 106-109, della legge regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabiliª;

Considerato che il suddetto regolamento nel privilegiare le iniziative che consentono la continuita' a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, prevede delle priorita' per l'installazione delle tecnologie afferenti all'handicap visivo sugli autobus presenti nel parco mezzi delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale, e che cio' ha comportato, in fase di primo avvio, dei ritardi da parte delle aziende e delle province nel coordinare e programmare gli interventi necessari e una conseguente difficolta' a rispettare i termini di rendicontazione, fissati dall'Art. 5 del regolamento stesso, in relazione ai finanziamenti concessi ed erogati per gli esercizi 2003 e 2004;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento di cui sopra, nel senso di prevedere, limitatamente ai finanziamenti concessi ed erogati relativi ai suddetti anni, una proroga di 24 mesi del termine di rendicontazione previsto all'Art. 5 del regolamento medesimo, in funzione di specifica richiesta delle province fondata sulle situazioni di intervento presenti nel relativo territorio;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale pianificazione, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto recante la modifica nel senso suindicato al...

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