Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Molise n. 39 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione Molise.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n e

  2. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

    1. gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta' o dimensioni possono essere considerate come rari esempi di maestosita' o longevita';

    2. gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

    Art. 3.

    Elenco regionale degli alberi monumentali

  3. E' istituito, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

  4. A tal fine l'assessorato all'agricoltura, sentito il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'Art. 2.

  5. L'assessorato all'agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l'elenco regionale degli alberi monumentali.

  6. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali puo' avvenire anche su proposta del Corpo Forestale dello Stato, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti parco ed anche a seguito di segnalazioni da parte degli Istituti scolastici, cittadini o associazioni ai medesimi Enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all'assessorato all'agricoltura, entro trenta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente a quanti hanno provveduto alla segnalazione o all'associazione interessata.

  7. La scheda tipo di cui al comma 2 e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. L'elenco regionale degli alberi monumentali e' aggiornato...

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