Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise.

Capo I

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Con la presente legge la Regione Molise si propone:

    1. di valorizzare e di promuovere il proprio territorio ed i suoi prodotti piu' tipici di qualita' attraverso l'istituzione: delle ´Strade del vinoª, delle ´Strade dell'olioª delle ´Strade del tartufoª, delle Strade del latteª e delle ´Strade dei sapori del Moliseª, ai sensi della legge n. 268 del 27 luglio 1999;

    2. di valorizzare le produzioni dei vini, dell'olio di oliva, del patrimonio tartufigeno autoctono, del latte e dei prodotti derivati, e dei sapori del Molise;

    3. di favorire le attivita' di ricezione e di ospitalita', nonche' l'organizzazione di attivita' culturali, didattiche e ricreative;

    4. di promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonche' le iniziative di informazione tecnico-scientifico e commerciale a favore degli operatori del settore;

    5. di sviluppare la ricerca nel campo vitinicolo-enologico, olivicolo-oleico, lattiero-caseario, della produzione del tartufo e dei sapori del Molise attraverso la formazione di centri sperimentali o di centri di eccellenza nonche' organizzando incontri specifici a carattere periodico;

    6. di valorizzare il patrimonio architettonico ed ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle ´Strade dell'olio, del vino, del tartufo, del latte e dei sapori del Moliseª ai fini dell'accoglienza turistica.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Le strade dell'´olioª, del ´vinoª, del ´tartufoª e dei ´sapori del Moliseª sono percorsi viari evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono aree di produzione, coltivazioni e strutture produttive, ed operano aziende, produttori e trasformatori che, mediante la propria disponibilita' ad accogliere visitatori, consentano la divulgazione dei territori e delle relative produzioni, nonche' la commercializzazione e la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.

    Capo II Disciplina della ´strada del vinoª

    Art. 3.

    Strada del vino

  3. La ´Strada del vinoª del Molise e' un itinerario enoturistico, evidenziato con apposita segnaletica, lungo il quale insistono vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, valori naturali, culturali ed ambientali.

  4. La ´Strada del vinoª puo' comprendere il territorio relativo ad uno o piu' di un vino a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica tipica.

  5. La Regione Molise, al fine di valorizzare i vini ed i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali locali, nonche' di pubblicizzarne e promuoverne la conoscenza ed il consumo, provvede, con successiva legge regionale, a favorire l'istituzione dell'enoteca regionale del Molise.

    Art. 4.

    Competenze della giunta regionale

  6. La giunta regionale entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge emana una direttiva con la quale:

    1. definisce una stregua di...

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