Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
-
Con la presente legge la Regione Molise si propone:
-
di valorizzare e di promuovere il proprio territorio ed i suoi prodotti piu' tipici di qualita' attraverso l'istituzione: delle ´Strade del vinoª, delle ´Strade dell'olioª delle ´Strade del tartufoª, delle Strade del latteª e delle ´Strade dei sapori del Moliseª, ai sensi della legge n. 268 del 27 luglio 1999;
-
di valorizzare le produzioni dei vini, dell'olio di oliva, del patrimonio tartufigeno autoctono, del latte e dei prodotti derivati, e dei sapori del Molise;
-
di favorire le attivita' di ricezione e di ospitalita', nonche' l'organizzazione di attivita' culturali, didattiche e ricreative;
-
di promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonche' le iniziative di informazione tecnico-scientifico e commerciale a favore degli operatori del settore;
-
di sviluppare la ricerca nel campo vitinicolo-enologico, olivicolo-oleico, lattiero-caseario, della produzione del tartufo e dei sapori del Molise attraverso la formazione di centri sperimentali o di centri di eccellenza nonche' organizzando incontri specifici a carattere periodico;
-
di valorizzare il patrimonio architettonico ed ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle ´Strade dell'olio, del vino, del tartufo, del latte e dei sapori del Moliseª ai fini dell'accoglienza turistica.
Art. 2.
D e f i n i z i o n i
-
-
Le strade dell'´olioª, del ´vinoª, del ´tartufoª e dei ´sapori del Moliseª sono percorsi viari evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono aree di produzione, coltivazioni e strutture produttive, ed operano aziende, produttori e trasformatori che, mediante la propria disponibilita' ad accogliere visitatori, consentano la divulgazione dei territori e delle relative produzioni, nonche' la commercializzazione e la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.
Capo II Disciplina della ´strada del vinoª Art. 3.
Strada del vino
-
La ´Strada del vinoª del Molise e' un itinerario enoturistico, evidenziato con apposita segnaletica, lungo il quale insistono vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, valori naturali, culturali ed ambientali.
-
La ´Strada del vinoª puo' comprendere il territorio relativo ad uno o piu' di un vino a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica tipica.
-
La Regione Molise, al fine di valorizzare i vini ed i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali locali, nonche' di pubblicizzarne e promuoverne la conoscenza ed il consumo, provvede, con successiva legge regionale, a favorire l'istituzione dell'enoteca regionale del Molise.
Art. 4.
Competenze della giunta regionale
-
La giunta regionale entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge emana una direttiva con la quale:
-
definisce una stregua di...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA