Nuovo regolamento di attuazione dell'Art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, in materia di societa' a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 46 del 28 ottobre 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'Art. 2;
Visto l'Art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'Art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;
Ritenuta l'esigenza di procedere ad una revisione della disciplina delle societa' a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi, recata dal decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, n. 13, concernente Regolamento di attuazione dell'Art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente ulteriori modifiche ed integrazioni all'Art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilita'. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso societa' a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi;
Udito il parere n. 296/2005 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 17 maggio 2005;
Viste le deliberazioni della giunta regionale nn. 316 del 13 luglio 2005 e 374 del 2 agosto 2005;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni generali
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Con il presente provvedimento sono emanate, ai sensi dell'Art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle societa' a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.
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Gli assessorati regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette societa' a partecipazione pubblica, con le modalita' procedurali stabilite nel successivo Art. 2.
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La giunta regionale assicura il coordinamento delle attivita' dei singoli rami dell'amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.
Art. 2.
Modalita' procedurali
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Gli assessorati regionali che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere la costituzione di societa' per azioni a partecipazione pubblica in conformita' a quanto previsto dall'Art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dall'Art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, redigono un apposito progetto nel quale vanno indicati:
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i contenuti e le caratteristiche del servizio oggetto dell'iniziativa;
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le unita' da impiegare, che dovranno essere costituite prioritariamente dai lavoratori di cui all'Art. 3, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dell'Art. 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, per l'assolvimento del servizio distintamente per ciascuna localita' e sede, con la specifica delle professionalita' occorrenti e delle mansioni da svolgere;
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i beni e le attrezzature occorrenti per la gestione del servizio da parte delle predette societa';
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i costi per l'acquisizione dei predetti beni ed attrezzature secondo i prezzi di mercato, risultanti dai relativi preventivi analitici di spesa vistati dagli organi competenti;
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le modalita' di affidamento del servizio alla costituenda societa';
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i costi scaturenti dall'affidamento del servizio ed i relativi benefici;
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i fondi di copertura dei conseguenti oneri finanziari;
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l'ammontare del capitale della societa', i soggetti partecipanti in qualita' di soci, le relative quote di partecipazione al capitale sociale.
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L'assessorato regionale...
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