Legge regionale n. 18/2005, articoli 61 e 62. Regolamento dell'apprendistato professionalizzante. Approvazione

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 276/2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alle legge n. 30/2003;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro»;

Visto in particolare l'Art. 61 il quale prevede che la Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge regionale «disciplina con proprio Regolamento gli aspetti formativi del contratto di apprendistato (ed alla lettera b) del primo comma richiede che) i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalita' di certificazione delle competenze (sono disciplinate) in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale»;

Considerato che a seguito del processo di concertazione sociale e' stato definito, d'intesa con le parti sociali, il «Regolamento dell'apprendistato professionalizzante» con i documenti collegati distinti con le lettere da A ad E;

Ritenuto necessario provvedere ad una regolamentazione degli aspetti formativi dell'apprendista in professionalizzante, cosi' da rendere immediatamente attivabili le disposizioni di cui alle norme di legge nazionali e regionali sopra richiamate provvedendo alla definizione dei contenuti essenziali dei Piani formativi individuali, dei profili formativi, dei requisiti delle aziende formative e dei tutori aziendali, nonche' alla regolamentazione delle procedure;

Dato atto dell'intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 10 novembre 2005 con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale;

Visto il testo predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca denominato «Regolamento dell'apprendistato professionalizzante a i sensi degli articoli 61 e 62 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18»;

Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2938 del 16 novembre 2005;

Decreta:

Per le motivazioni e le finalita' indicate in premessa, e' approvato il «Regolamento dell'apprendistato professionalizzante a i sensi degli articoli 61 e 62 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 novembre 2005

ILLY

Regolamento dell'apprendistato professionalizzante ai sensi degli

articoli 61 - 62 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Art. 1

F i n a l i t a'

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante di cui agli articoli 61 e 62 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) ed all'Art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

    Art. 2.

    Formazione formale

  2. Fermo restando quanto definito dall'Art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 18/2005 relativamente alla formazione formale, si stabilisce che:

    1. la formazione formale viene erogata in termini di obiettivi, modalita', tempi e risorse, secondo percorsi strutturati di formazione, documentabili, verificabili e certificabili secondo le modalita' definite dal presente Regolamento. Tale processo di apprendimento formale risulta intenzionale da parte del soggetto che apprende e autonomo rispetto ai processi produttivi operativi.

    2. la formazione formale viene effettuata attraverso agenzie formative accreditate dalla Regione o all'interno dell'impresa, qualora la struttura risponda ai requisiti minimi di cui all'Art. 6.

    3. La quota di formazione formale relativa alle competenze di carattere di base e trasversale, pari a quarantaquattro ore, viene erogata in forma esclusiva da agenzie formative accreditate dalla Regione alla formazione degli apprendisti.

    Art. 3.

    Formazione non formale

  3. La formazione non formale e' il processo formativo in cui l'apprendimento si realizza nel corso dell'attivita' lavorativa ed e' strutturato in termini di obiettivi, modalita', tempi e risorse secondo percorsi in affiancamento, documentabili, verificabili e certificabili.

    Art. 4.

    Profili formativi

  4. I profili formativi costituiscono...

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